Promozione e sostegno centri antiviolenza e case di accoglienza per donne maltrattate - Anno 2022 pubblicato il 20/09/2022

Il 30 settembre scade il termine per la presentazione delle istanze per l’accesso ai finanziamenti previsti dalla L. R. 20 ottobre 2006, n. 31

Il 30 settembre scade il termine per la presentazione delle istanze per l’accesso ai finanziamenti previsti dalla L. R. 20 ottobre 2006, n. 31 “Disposizioni per la promozione e il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate”.

Le istanze devono essere presentate alla Regione Abruzzo - Dipartimento LAVORO - SOCIALE – Servizio Tutela Sociale - Famiglia utilizzando lo Sportello Digitale della Regione Abruzzo raggiungibile all’indirizzo https://sportello.regione.abruzzo.it.
Lo sportello è abilitato alla ricezione delle domande a far data dal 20 settembre e fino al 30 settembre 2022 ore 24:00. Non saranno ricevibili le istanze pervenute agli uffici regionali in modalità difforme.

Ai sensi dell’Intesa del 27 novembre 2014 tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall’art. 3, c. 4 del DPCM del 24 luglio 2014, sono ammessi a presentare istanza di contributo i seguenti soggetti:
a) Enti locali, in forma singola o associata;
b) associazioni e organizzazioni operanti nella Regione Abruzzo nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato, con sede legale ed operanti nella Regione Abruzzo; i predetti soggetti devono avere nel loro Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, della protezione e del sostegno e supporto delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato dalla Convenzione di Istanbul; nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore devono essere iscritti all’Albo regionale del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o ai registri regionali delle ONLUS presso l’Agenzia delle Entrate;
c) soggetti di cui alle lettere a) e b), d'intesa tra loro. L’intesa dovrà risultare da atto formale alla data della presentazione della domanda di contributo e permanere sino alla rendicontazione del contributo, laddove erogato, con indicazione altresì dei ruoli dei partecipanti e la ripartizione delle attività. Gli Enti locali, in ogni caso, avranno funzione di capofila.

Documentazione:
Avviso
Formulario di progetto

L.R. 20 ottobre 2006 n. 31  “ Disposizioni per la promozione e il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate”
Delibera di Giunta Regionale n. 467/P del 14 maggio 2007 avente ad oggetto “linee guida per l’applicazione della L. R. 31/2006”
Intesa del 27 novembre 2014 tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall’art. 3, c. 4 del D.P.C.M. del 24 luglio 2014 Intesa C.U. del 27 novembre 2014

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