R.U.N.T.S. - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore pubblicato il 10/11/2021

Ultimo aggiornamento: 7 aprile 2022

Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dall'art. 45 del Codice del Terzo settore, che a regime sostituirà i registri delle APS, delle ODV e l'anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore è attivo dal 23 novembre 2021 (la data è stata individuata con il Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021; ne è stata data comunicazione sulla G.U. n. 269 dell'11 novembre 2021).

Cosa succede (per maggiori dettagli si rinvia alla consultazione degli atti citati):

  • gli enti già iscritti ai registri ODV e APS. A partire dal 23 novembre 2021 le amministrazioni che gestivano i registri ODV e APS hanno iniziato a trasferire sul sistema informativo del RUNTS i dati degli enti già iscritti. Conclusa tale attività preliminare, gli uffici RUNTS verificheranno le singole posizioni degli enti in trasmigrazione, eventualmente richiedendo informazioni e documenti aggiuntivi. Procederanno infine con provvedimento a iscrivere gli enti nel RUNTS o a negare l'iscrizione in assenza dei requisiti;
  • le Onlus. Gli enti iscritti all'Anagrafe delle ONLUS  compresi nell'elenco pubblicato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 34 del D.M. 106/2020 e consultabile al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/cs-28-marzo-2022 potranno attivare, tramite l'apposito portale, la procedura per  richiedere la propria iscrizione al RUNTS. Avranno tempo fino al 31 marzo del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione UE dei provvedimenti fiscali previsti dal Codice del Terzo settore;
  • le imprese sociali e le cooperative sociali iscritte alla sezione imprese sociali del Registro imprese. Per questi enti l'iscrizione nella sezione "imprese sociali" del Registro imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione al RUNTS. A partire dal 21 marzo 2022 gli enti iscritti nella sezione "imprese sociali" sono presenti nell'elenco degli enti iscritti al RUNTS;
  • gli enti  non iscritti ai precedenti registri. A partire dal 24 novembre 2021 possono richiedere l'iscrizione nel RUNTS esclusivamente attraverso il portale dedicato. 

Il portale mediante il quale si deve presentare l'istanza di iscrizione al RUNTS è raggiungibile cliccando sul "banner" nella homepage del Ministero o tramite l'indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/

Al di fuori dei casi di cui all'articolo 22 del Codice (enti dotati di personalità giuridica o che intendano acquisirla attraverso l'iscrizione al RUNTS) ove si presuppone l'intervento del notaio, l'iscrizione può essere fatta direttamente dal rappresentante legale dell'ente o dal rappresentante legale della rete associativa cui l'ente aderisce. Le reti associative a regime saranno iscritte all'omonima sezione del RUNTS.

In via transitoria possono operare come reti associative ai fini della presentazione delle richieste di iscrizione degli enti loro aderenti alcuni tra i soggetti attualmente in possesso della qualifica di ODV o APS.

Consulta qui l'elenco delle reti associative operanti in via transitoria.

Le procedure di iscrizione

Le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro sono disciplinate, in attuazione dell'art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dal Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. n. 251 del 21 ottobre 2020).

Il D.M. 106 reca 3 Allegati tecnici, A, B, e C, che ne costituiscono parte integrante, e quattro appendici in  formato excel: queste rappresentano il tracciato informatico utilizzato dal sistema informativo del R.U.N.T.S. (non sono di immediato utilizzo da parte degli enti).

Gli allegati tecnici A, B e C possono essere aggiornati o modificati con decreto del Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese (art. 40 d.m.), per esigenze tecniche.

Con D.D.G. 344 del 29 luglio 2021 sono stati aggiornati l'allegato tecnico A e le appendici degli allegati tecnici B e C (di seguito gli allegati e le appendici in versione aggiornata

Allegato A (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato B

Allegato C

Allegato B Appendice 1 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato B Appendice 2 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato C Appendice 1 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato C Appendice 2 (aggiornato in data 29 luglio 2021)