5 per mille 2022 Terzo Settore pubblicato il 30/03/2022

Informativa 5 per mille 2022

5 per mille 2022 TERZO SETTORE

L’articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 111 del 2017 stabilisce che, a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività delRegistro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) (23 novembre 2021), il contributo del 5 per mille è destinato agli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Sul sito del Ministero del Lavoro è pubblicata, l’informativa specifica e l'elenco permanente degli enti del volontariato accreditati 2022 che aggiorna e integra quello pubblicato nel 2021.

Le "Organizzazioni di volontariato"(ODV) e le "Associazioni di promozione sociale"(APS), coinvolte nel processo di trasmigrazione (ai sensi art. 54 del D.Lgs. n. 117 del 3/07/2017), che non siano già regolarmente accreditate al cinque per mille 2021 e che non siano state inclusenel suindicato elenco permanente M.L.P.S.possono accreditarsi al cinque per mille 2022, con le modalità stabilite dall'art. 3 del D.P.C.M. 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022 secondo le modalità stabilite dal "Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali" - cliccare qui.

Le "cooperative sociali" e le "imprese sociali 1non in forma societaria2", con il requisito di iscrizione alla sezione speciale delle imprese sociali della Camera di Commercio di competenza, saranno trasmigrate da Infocamere.

Qualora questi enti e soggetti non siano iscritti all’elenco permanente di cui sopra, potranno effettuare l'"accreditamento al 5 x 1000" secondo le modalità stabilite dal "Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali".

La pubblicazione dell'elenco complessivo degli enti ammessi ed esclusi al "5 per mille" avviene sui siti delle amministrazioni competenti entro il 31 dicembre di ogni anno, ed è poi trasmesso all'Agenzia delle entrate per il riparto Entro il settimo mese successivo alla scadenza di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l'Agenzia delle entrate pubblica l’elenco degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, completo dei relativi importi – metodo di erogazione e contributo e rendicontazione

È consigliabile che gli enti coinvolti a vario titolo nei processi di trasmigrazione, facciano effettuare le scelte (inserimento del ‘codice fiscale’ e ‘firma’), nelle modalità e scadenze previste, negli appositi campi per la “scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef”:

«I contribuenti effettuano la scelta di destinazione del cinque per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando la scheda annessa al modello di Certificazione unica, il modello 730-1 …» (soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi) oppure

«… la scheda annessa al modello Redditi persone fisiche»3.

Per la 'Disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille' si rimanda al D.P.C.M. del 23/07/20204.

Ulteriori informazioni e chiarimenti circa il “modello” e le “istruzioni” per l’accreditamento, i servizi (software di compilazione della istanza telematica), nonché la ‘normativa” e la “prassi” sull’argomento si rimanda al link della sezione apposita del sito Agenzia delle entrate:

È online, sul sito dell’Agenzia delle entrate, l'elenco degli enti iscritti nell'Anagrafe delle Onlus. Per il comunicato stampa del 28/03/2022 - cliccare qui

Per maggiori informazioni su ONLUScliccare qui

Altri link specifici sull’argomento:

 

1 Ai sensi della legge n.118/2005 e del D.Lgs. 155/2006 l’impresa sociale per essere tale «deve essere di carattere privato e non avere scopo di lucro», oltre che avere ulteriori altri requisiti sui “ricavi” (70% dei ricavi della sua attività principale) e sull’ “oggetto sociale” (erogazione di beni e/o servizi di utilità sociale ai sensi dell’art.2, comma 1, D.Lgs. 155/2006).

2 Associazioni riconosciute e non, comitati, fondazioni.

3 Cfr. art.10, commi 1 – 4, D.P.C.M. 23/07/2020.

4 Vedasi Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.231 del 17/09/2020 – pagg. 5-12.