Pubblicate le FAQ per l' Avviso pubblico: progetti terzo settore - Annualita' 2021 pubblicato il 09/05/2022

FAQ aggiornate al 20/05/2022 - Dipartimento Lavoro - Sociale Servizio Programmazione sociale - Ufficio Terzo

Domande frequenti

1. Come si partecipa all’avviso?

A pena di esclusione, le iniziative o progetti dovranno essere inviati - a partire dalle ore 12:00 del 29.04.2022 ed entro e non oltre le ore 23:59 del 30.05.2022 - esclusivamente attraverso la piattaforma telematica disponibile al seguente indirizzo Internet: http://sportello.regione.abruzzo.it (Catalogo Servizi – Sociale). L’Accesso alla piattaforma è consentito esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 (relativo non alla persona giuridica ma alla persona fisica quindi al legale rappresentante dell’ente). L’istanza di ammissione al finanziamento dovrà essere compilata esclusivamente online, sulla piattaforma dedicata (http://sportello.regione.abruzzo.it). Non sono ammesse integrazioni di documenti, se non richieste. L’invio, entro il termine previsto, di una nuova istanza, annulla e sostituisce la precedente. – [art. 8, avviso].

2. Chi può partecipare all’avviso?

Le iniziative ed i progetti possono essere presentati, in forma singola o in partenariato tra loro, da: organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale iscritte nei preesistenti registri normati dalle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000 o che conseguono, ovvero in fase di conseguimento, ex novo l’iscrizione al RUNTS; Fondazioni iscritte all’anagrafe delle ONLUS o che conseguono ex novo l’iscrizione al RUNTS.

Possono altresì presentare progetti le APS aventi sede legale od operativa nella Regione Abruzzo che alla data di pubblicazione dell’avviso non risultano iscritte al registro regionale ma che aderendo ad una APS nazionale iscritta al Registro Nazionale APS, in base al comma 3 articolo 7, legge 383/2000, siano state iscritte nel registro medesimo come livelli di organizzazione territoriale e circoli affiliati. 

Altresì, potranno accedere alle risorse in oggetto, le APS che hanno adottato un modello organizzativo interno decentrato, caratterizzato da un unico codice fiscale cui fanno capo varie sedi operative regionali, provinciali e sub -provinciali attraverso le quali le APS operano declinando territorialmente le proprie attività.

La presenza di una sede operativa stabile, organizzata e documentabile che svolga sul territorio regionale attività comprovabili è l’elemento probante l’effettiva operatività di tali organizzazioni.

Il requisito dell’iscrizione o di richiesta d’iscrizione, pena l’esclusione, dovrà essere posseduto alla data di pubblicazione dell’avviso e perdurare, nei confronti di tutti i soggetti attuatori – ente proponente e partners - partecipanti all’iniziativa o progetto, per l’intero periodo di realizzazione [art. 4, avviso].

3. Quali sono le attività finanziabili?

Le iniziative e i progetti dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore e svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti.  Tali iniziative e progetti dovranno quindi operare nell’ambito delle sopra citate attività di interesse generale e delle aree di intervento indicate all’Art. 1.2 dell’avviso (in numero massimo di tre), così da concorrere al raggiungimento degli obiettivi generali individuati all’Art. 1.1 dell’avviso [art. 1.3, avviso].

4. Dove si possono svolgere le iniziative e i progetti?

Le iniziative ed i progetti dovranno prevedere, pena l’esclusione, lo svolgimento di attività progettuali nell’ambito della Regione Abruzzo [art. 2, avviso].

5. È prevista una specifica durata per la realizzazione di iniziative e progetti?

La durata delle proposte progettuali non dovrà essere, pena l’esclusione, inferiore a 9 mesi né concludersi oltre la data del 31.10.2023 [art. 2, avviso].

6. In quale misura si può richiedere il finanziamento regionale? 

Il finanziamento regionale complessivo richiesto per ciascuna iniziativa o progetto, pena l’esclusione, non potrà essere inferiore a € 10.000,00 (euro diecimila/00) né superare l’importo di € 30.000,00 (euro trentamila/00). La quota di finanziamento regionale, a pena di esclusione, non potrà superare il 90% del costo totale del progetto. La restante quota parte del costo complessivo approvato (cofinanziamento), pari almeno al 10%, sarà a carico dei soggetti proponenti, i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi, pubblici o privati, da indicarsi nel Piano finanziario (Modello C). 

Alle proposte progettuali che prevedano una percentuale di cofinanziamento superiore al 10% a carico dei soggetti attuatori, sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a titolo di premialità [art. 3, avviso].

7. Sono previste forme di collaborazione con pubbliche amministrazioni o soggetti privati?

La realizzazione di iniziative e di progetti potrà realizzarsi con il coinvolgimento di soggetti diversi da quelli di cui all’Art. 4, prevedendo l’attivazione di collaborazioni con enti pubblici (compresi gli enti locali) o privati (ivi compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo settore come le imprese). Tali collaborazioni devono essere a titolo gratuito. Gli enti che collaborano non possono essere destinatari di quote di finanziamento, ma possono cofinanziare attraverso un apporto monetario [art.5, avviso].

8. Le Cooperative di Comunità rientrano tra le caratteristiche dei soggetti proponenti? In caso negativo possono comunque risultare tra i partner di un raggruppamento?

L'art. 4 dell'avviso individua specificatamente i soggetti che possono presentare iniziative e progetti ovvero: 

organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale iscritte nei preesistenti registri normati dalle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000 o che conseguono, ovvero in fase di conseguimento, ex novo l’iscrizione al RUNTS; Fondazioni iscritte all’anagrafe delle ONLUS o che conseguono ex novo l’iscrizione al RUNTS.

Possono altresì presentare progetti le APS aventi sede legale od operativa nella Regione Abruzzo che alla data di pubblicazione dell’avviso non risultano iscritte al registro regionale ma che aderendo ad una APS nazionale iscritta al Registro Nazionale APS, in base al comma 3 articolo 7, legge 383/2000, siano state iscritte nel registro medesimo come livelli di organizzazione territoriale e circoli affiliati. Ovviamente l'iscrizione dell'associazione in qualità di organizzazione territoriale e circolo affiliato dovrà risultare da apposito provvedimento ministeriale che la Regione può riservarsi di richiedere ai sensi dell'art.9, comma 3 dell'avviso.

Altresì, potranno accedere alle risorse in oggetto, le APS che hanno adottato un modello organizzativo interno decentrato, caratterizzato da un unico codice fiscale cui fanno capo varie sedi operative regionali, provinciali e sub -provinciali attraverso le quali le APS operano declinando territorialmente le proprie attività.

La presenza di una sede operativa stabile, organizzata e documentabile che svolga sul territorio regionale attività comprovabili è l’elemento probante l’effettiva operatività di tali organizzazioni.

Tutti i soggetti diversi da quelli di cui all'articolo sopra riportato sono esclusi.

Pertanto le Cooperative di Comunità non hanno i requisiti di legittimazione per poter presentare iniziative e progetti né per poter partecipare in qualità di partner.

Tuttavia, l'art. 5 dell'avviso esplicita che "La realizzazione di iniziative e di progetti previsti nel presente Avviso potrà realizzarsi altresì con il coinvolgimento di soggetti diversi da quelli di cui al precedente Art. 4, prevedendo l’attivazione di collaborazioni con enti pubblici (compresi gli enti locali) o privati (ivi compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo settore come le imprese). Tali collaborazioni devono essere a titolo gratuito. Gli enti che collaborano non possono essere destinatari di quote di finanziamento, ma possono cofinanziare attraverso un apporto monetario, come indicato al precedente Art. 3...".

9. Le Cooperative sociali iscritte all’albo della Regione Abruzzo possono partecipare all’avviso?

No, i soggetti che possono partecipare sono esclusivamente quelli di cui all’art. 4 dell’avviso.

10. Un'associazione di promozione sociale che non è iscritta al registro regionale ma che ha aderito ad una APS nazionale iscritta al Registro Nazionale APS in base al comma 3 art.7 Legge 383/2000 (come livelli di organizzazione territoriale e circoli affiliati) può partecipare all’avviso?

Si, l’art. 4 dell’avviso prevede che possono altresì presentare progetti le APS aventi sede legale od operativa nella Regione Abruzzo che alla data di pubblicazione dell’avviso non risultano iscritte al registro regionale ma che aderendo ad una APS nazionale iscritta al Registro Nazionale APS, in base al comma 3 articolo 7, legge 383/2000, siano state iscritte nel registro medesimo come livelli di organizzazione territoriale e circoli affiliati. Il requisito dell’iscrizione, pena l’esclusione, dovrà essere posseduto alla data di pubblicazione dell’avviso.

11. I soggetti proponenti e/o i soggetti partners possono presentare e/o partecipare a più proposte progettuali?

Ogni soggetto, in qualità di proponente o capofila o partner, potrà presentare o partecipare ad una sola proposta progettuale. Nel caso di violazione di tale prescrizione, tutte le proposte progettuali interessate non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione [art. 6, comma 5, avviso].

12. È possibile cofinanziare con il costo del personale?

Il cofinanziamento, così come chiarito nell’art. 3 dell’Avviso Pubblico, pari ad almeno il 10% del costo totale del progetto approvato, sarà a carico dei soggetti proponenti i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione di soggetti terzi, pubblici o privati, da indicarsi nel Piano Finanziario (Modello C). In ogni caso, il cofinanziamento deve consistere in un apporto monetario a carico dei proponenti e degli eventuali terzi mentre non è considerato cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte da volontari o di altro tipo di risorse a carattere non finanziario o figurativo.

13. Possono essere inserite nel Piano Finanziario le spese delle utenze della struttura?

Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto, così come esplicitato nell’art. 7 comma 3 dell’Avviso Pubblico, non potranno eccedere il 10% del costo complessivo del progetto. Inoltre, dovranno essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile (art. 7 comma 7).

14. Essendo il presidente dell’associazione un volontario senza busta paga, è possibile in qualche modo rendicontare il suo impegno nella voce Risorse Umane?  

L’art. 7 comma 5 dell’Avviso Pubblico specifica che l’attività dei volontari che prendono parte alle iniziative o progetti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e, ai singoli volontari potranno essere rimborsati dagli enti soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, viaggi, alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono, in ogni caso, vietati rimborsi di tipo forfettario (art. 17, comma 3 del Codice del Terzo Settore).

15. Si chiede se l'accesso alla piattaforma per la compilazione della domanda può essere effettuata da soggetto con delega quindi diverso dal proponente ed in caso positivo come procedere

L'istanza online deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante dell'Associazione (cfr. schema istanza on line - Modello A).

A norma dell'art. 8, comma 2 dell'avviso "l’Accesso alla piattaforma è consentito esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 (relativo non alla persona giuridica ma alla persona fisica quindi al legale rappresentante dell’ente)".

A norma dell'art. 9, comma 4, lett. c), "Saranno considerate inammissibili ed escluse, come tali, dalla valutazione di cui al successivo Art. 10, le iniziative o progetti: ... prive della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta".

16. L'Iva delle fatture di acquisto beni e/o servizi è rendicontabile?

Ai fini dell’individuazione della disciplina regolativa dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi e dell’ammissibilità delle spese si fa richiamo, per quanto non esplicitato nell’Avviso, alla Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n° 2 del 2 febbraio 2009 la quale, all’art. F) chiarisce che “l’I.V.A. può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario, oppure dal destinatario nell’ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell’art. 87 del Trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dallo Stato (IVA totalmente o parzialmente detraibile). L’IVA recuperabile non può essere considerata ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario o dal singolo destinatario”.

17. Si può attivare lettera d'incarico al Rappresentante legale dell’APS?

L’art. 7 comma 5 dell’Avviso Pubblico specifica che l’attività dei volontari che prendono parte alle iniziative o progetti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e, ai singoli volontari potranno essere rimborsati dagli enti soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, viaggi, alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. 

Qualora il legale rappresentante avesse un contratto di dipendenza, nulla osta la possibilità di attivare l’ordine di servizio e rendicontare i costi relativi all’attività ad egli affidata.

18. Sono ammesse le spese per l’acquisto di pc o tablet funzionali alla DAD ed arredi per i laboratori didattici? 

In coerenza con la classificazione economica dei capitoli di spesa del bilancio dello Stato e, di conseguenza, del bilancio della Regione, il finanziamento non potrà riguardare spese “in conto capitale”, così come esplicitato nell’art. 7 comma 2 dell’Avviso Pubblico. Le iniziative ed i progetti che prevedano il finanziamento totale di spese in conto capitale sono inammissibili.

Ai fini dell’individuazione della disciplina regolativa dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi e dell’ammissibilità delle spese si fa richiamo, per quanto non esplicitato nell’Avviso, alla Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n° 2 del 2 febbraio 2009 la quale, recita testualmente: “… non sono ammissibili … le spese sostenute per “l’acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni”. Diversamente sono ammissibili “i costi di ammortamento di beni ammortizzabili, assegnati esclusivamente per la durata di un’operazione, nella misura in cui sovvenzioni pubbliche non hanno contribuito all’acquisto di tale attivo”.

L’ammortamento dei suddetti beni costituisce spesa ammissibile a condizione che:

• i beni oggetto di ammortamento non abbiano già usufruito di contributi pubblici;

• il costo dell’ammortamento venga calcolato secondo le norme fiscali vigenti, in base ai coefficienti emanati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (DM del 31/12/1988 del Ministero del Tesoro);

• il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo dell’attività progettuale ed alla effettiva quota di utilizzo del bene nell’attività stessa;

• il bene sia inserito nel libro dei cespiti o altra documentazione equivalente.

Nel caso di attrezzature ammortizzabili di valore inferiore a € 516,46, dal momento che l’operatore, in base all’art. 102, comma 5, del DPR n. 917/86 deduce integralmente le spese di acquisizione del bene nell’esercizio in cui sono state sostenute, è possibile portare a rendiconto la quota parte, in dodicesimi, del costo riferito al periodo di utilizzo del bene, in relazione alla specifica attività progettuale cofinanziata.

19. In riferimento al formulario: 1) Esistono limiti nel numero di battute da applicare ai riquadri? 2) è possibile inserire allegati extra facoltativi? 3) è possibile inserire note integrative? 4) è possibile inserire grafici e tabelle? 5) curricula degli operatori dell'associazione devono essere allegati?

L’art. 9 dell’Avviso Pubblico, che norma i criteri di ricevibilità ed ammissibilità delle istanze, specifica al comma 4 lettera d) che “saranno considerate inammissibili ed escluse dalla valutazione le iniziative o progetti…prive di uno o più documenti elencati ai precedenti artt. 6 e 8 o redatte su modulistica diversa da quella di cui all’art. 8”. 

Detto ciò, la compilazione della scheda di progetto – “Modello B” rimane a discrezione di chi presenta domanda di ammissione al finanziamento.

In merito ai CV delle risorse umane, l’Avviso Pubblico non dispone nulla in merito.

20. Essendo rappresentante legale due associazioni di volontariato, vorrei sapere se posso presentare due domande distinte per lo stesso bando utilizzando sempre l'accesso allo sportello regionale con il mio spid personale.

Può tranquillamente presentare domande distinte per ciascuna Associazione che rappresenta tramite il medesimo SPID riferito alla Sua persona.

21. Nell’Avviso tra i soggetti ammessi a partecipare si citano le Fondazioni iscritte al Registro delle Onlus. Si chiede se può partecipare anche un’Associazione iscritta al Registro delle Onlus.

La risposta e' negativa.

L'atto di indirizzo D.M: n.9 del 29/01/2021, nel richiamare la legge 6/06/2016, n.106 recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" (in particolare l'articolo 9, comma 1 lett. g) e il decreto legislativo 3/07/2017, n.117 recante "Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1 , comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n.106" (in particolare, l'articolo 72, comma 1), stabilisce che siano finanziate iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore.

L'art.4 dell'avviso pubblico precisa, inoltre, quali siano i soggetti che possono presentare istanza di ammissione al finanziamento. Tutti i soggetti diversi di cui all'articolo riportato sono esclusi.

Pertanto le Associazioni iscritte al Registro delle Onlus non hanno i requisiti di legittimazione per poter presentare iniziative e progetti né per poter partecipare in qualità di partner.

Tuttavia, l'art. 5 dell'avviso esplicita che "La realizzazione di iniziative e di progetti previsti nel presente Avviso potrà realizzarsi altresì con il coinvolgimento di soggetti diversi da quelli di cui al precedente Art. 4, prevedendo l’attivazione di collaborazioni con enti pubblici (compresi gli enti locali) o privati (ivi compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo settore come le imprese). Tali collaborazioni devono essere a titolo gratuito. Gli enti che collaborano non possono essere destinatari di quote di finanziamento, ma possono cofinanziare attraverso un apporto monetario, come indicato al precedente Art. 3...".

22. In riferimento all'Articolo 10 del bando in oggetto, vi chiedo se l'attribuzione dei punteggi al punto A si riferisce a bandi già finanziati sul precedente Avviso (ADP 2020) alle Associazioni che hanno partecipato in qualità di soggetto proponente o in qualità di partner?

Con riferimento alla sua faq si comunica che, l’attribuzione dei punteggi, come specificato al punto A dell’art. 10 dell’avviso pubblico si riferisce a bandi già finanziati sul precedente Avviso ADP 2020 sia per le Associazioni che hanno partecipato in qualità di soggetto proponente, sia in qualità di partner.

23. In merito ai CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO (art. 10 dell'Avviso) si vuole chiedere se i soggetti capofila che sono stati inseriti tra i beneficiari per l'anno 2020, successivamente alla pubblicazione della graduatoria approvata con Decreto direttoriale n. 530 del 23/12/2020 per un ampliamento dei fondi della REGIONE ABRUZZO, si considerano ugualmente soggetti finanziati e quindi meritevoli, dal punto di vista dei REQUISITI SOGGETTIVI, di zero punti?

Con riferimento alla sua faq, come specificato al punto A dell’art. 10 dell’avviso pubblico, si comunica che, i soggetti capofila inseriti tra i beneficiari per l'anno 2020, successivamente alla pubblicazione della graduatoria approvata con Decreto Direttoriale n. 530 del 23/12/2020 per un ampliamento dei fondi della REGIONE ABRUZZO (scorrimento graduatoria), si considerano ugualmente soggetti finanziati e dunque con attribuzione di punti zero.

24. Al progetto vanno allegati i curricula del personale coinvolto?

No, l'avviso nulla dispone in tal senso.

25. Il progetto può essere svolto, in parte, in altre sedi diverse dalla Regione Abruzzo?

A norma dell'art. 2 comma 1 dell'Avviso, le iniziative ed i progetti dovranno prevedere, pena l'esclusione, lo svolgimento delle attività progettuali nell'ambito della Regione Abruzzo.

26. Si possono affidare a soggetti terzi delegati specifiche attività?

La realizzazione delle attività finanziate, secondo quanto stabilito dall’art. 12 comma 2, può essere affidata a soggetti esterni unicamente in caso di specifiche attività aventi natura specialistica che il proponente non è in grado di svolgere per mancanza di professionalità interne. Tali attività non devono riguardare in alcun modo le funzioni di direzione, coordinamento e gestione del progetto o dell’iniziativa.

L’affidamento a soggetti esterni delegati di specifiche attività deve essere indicato sin dalla definizione della proposta progettuale per la quale si presenta istanza di finanziamento compilando la relativa sezione del “Modello B” ed il relativo costo non deve superare il 30% del costo totale della proposta progettuale.

Si specifica che, non costituiscono fattispecie di affidamento a terzi gli incarichi professionali a persone fisiche e/o a studi associati così come gli incarichi a persone fisiche titolari di un’impresa individuale se, per lo svolgimento dell’incarico, non si ricorre all’utilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono l’azienda stessa.

Inoltre, non rientrano nel caso di affidamenti a terzi:

  • le partnership, per la realizzazione di un’operazione, risultanti da un accordo scritto di partecipazione;

  • gli incarichi da parte di associazioni ai propri associati, di associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) ai propri associati, di consorzi o società consortili ai propri consorziati, di imprese ad altre imprese facenti parte dello stesso gruppo tra loro collegate e/o controllate, ai sensi dell’art. 2359, c.c.;

  • gli incarichi da parte di fondazioni ai soggetti facenti parte delle stesse.

27. E’ ammissibile la spesa che l'APS proponente sostiene impiegando un proprio associato per svolgere attività direttamente connesse alla realizzazione del progetto (es. docenze), previa lettera di incarico professionale? e se l'associato è membro dell'organo di amministrazione può fornire la propria opera nel progetto in qualità di esperto nelle tematiche trattate e ricevere compenso dietro esibizione di fattura? Grazie.

L’art. 7 comma 5 dell’Avviso Pubblico specifica che l’attività dei volontari che prendono parte alle iniziative o progetti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e, ai singoli volontari, potranno essere rimborsati dagli enti soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, viaggi, alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono, in ogni caso, vietati rimborsi di tipo forfettario (art. 17, comma 3 del Codice del Terzo Settore).

Qualora l’associato avesse un contratto di dipendenza, nulla osta la possibilità di attivare l’ordine di servizio e rendicontare i costi relativi all’attività ad egli affidata.

28. I costi delle Assicurazioni stipulati annualmente dalle Associazioni ma non riferiti specificatamente al Progetto finanziato, devono essere inseriti nelle spese indirette o nelle spese relative al funzionamento e gestione progetto?

Si esplicita che, i costi di funzionamento e gestione non direttamente riconducibile alle attività di progetto, vanno imputate alla voce di spesa dedicata “G” come riscontrabile nell’allegato “Modello C - Ser. 2” parte integrante dell’Avviso Pubblico. Si rammenta che, tali spese, non potranno eccedere il 10% del totale di progetto (art. 7, co. 3) e che dovranno essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile (art. 7, co 7).

Si fa presente che, l’art. 11 co. 1 lettera a) specifica testualmente “il soggetto ammesso a finanziamento dovrà produrre……..documentazione inerente all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari (di cui all’art. 18 del Codice del Terzo Settore) che prenderanno parte alle attività dell’iniziativa o progetto”.

29. Dovendo effettuare un noleggio di un teatro per le attività progettuali, è ammissibile nella relativa rendicontazione la ricevuta con codice fiscale di un Ente ecclesiastico relativamente al costo sostenuto per il predetto noleggio.

Ai fini dell’individuazione della disciplina regolativa dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi e dell’ammissibilità delle spese si fa richiamo, per quanto non esplicitato nell’Avviso Pubblico, alla Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n° 2 del 2 febbraio 2009 la quale, a tal riguardo, esplicita che sono ritenute ammissibili tutte le spese sostenute dai beneficiari che siano:

  • Comprovabili, ossia, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente e corrispondenti ai documenti contabili ed ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;

  • Tracciabili: per il trasferimento di denaro pari o superiore ad € 1.000,00 si ricorre a strumenti finanziari tracciabili, ovvero, assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico. Deve comunque essere garantita la tracciabilità di movimenti di denaro contante anche per gli importi inferiori alla suddetta soglia.

30. Vorrei sapere se per la realizzazione di un progetto è previsto anche l'acquisto di un pulmino per ragazzi disabili.

Con riferimento alla Sua FAQ, l’art. 7 co 2 dell’Avviso Pubblico esplicita testualmente: “In coerenza con la classificazione economica dei capitoli di spesa del bilancio dello Stato e, di conseguenza, del bilancio della Regione, il finanziamento non potrà riguardare spese “in conto capitale”, così come esplicitato nell’art. 7 comma 2 dell’Avviso Pubblico. Le iniziative ed i progetti che prevedano il finanziamento totale di spese in conto capitale sono inammissibili”

Ai fini dell’individuazione della disciplina regolativa dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi e dell’ammissibilità delle spese si fa richiamo, per quanto non esplicitato nell’Avviso, alla Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n° 2 del 2 febbraio 2009 la quale, esplicita: “… non sono ammissibili … le spese sostenute per “l’acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni”. Diversamente sono ammissibili i costi di ammortamento di beni ammortizzabili, assegnati esclusivamente per la durata di un’operazione, nella misura in cui sovvenzioni pubbliche non hanno contribuito all’acquisto di tale attivo”.

L’ammortamento dei suddetti beni costituisce spesa ammissibile a condizione che:

  • i beni oggetto di ammortamento non abbiano già usufruito di contributi pubblici;

  • il costo dell’ammortamento venga calcolato secondo le norme fiscali vigenti, in base ai coefficienti emanati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (DM del 31/12/1988 del Ministero del Tesoro);

  • il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo dell’attività progettuale ed alla effettiva quota di utilizzo del bene nell’attività stessa;

  • il bene sia inserito nel libro dei cespiti o altra documentazione equivalente.

Nel caso di attrezzature ammortizzabili di valore inferiore a € 516,46, dal momento che l’operatore, in base all’art. 102, comma 5, del DPR n. 917/86 deduce integralmente le spese di acquisizione del bene nell’esercizio in cui sono state sostenute, è possibile portare a rendiconto la quota parte, in dodicesimi, del costo riferito al periodo di utilizzo del bene, in relazione alla specifica attività progettuale cofinanziata.

Si fa presente che è ritenuta spesa ammissibile il noleggio dell’attrezzatura. In tal caso ci si riconduce alla fattispecie di Delega a Terzi che si manifesta nelle ipotesi in cui il beneficiario, per realizzare una determinata attività (o parte di essa) necessita di acquisire all’esterno, da soggetti terzi non partner, forniture e servizi. L’affidamento a soggetti esterni delegati di specifiche attività deve essere indicato sin dalla definizione della proposta progettuale per la quale si presenta istanza di finanziamento compilando la relativa sezione del “Modello B” ed il relativo costo non deve superare il 30% del costo totale della proposta progettuale.

Si specifica che, non costituiscono fattispecie di affidamento a terzi gli incarichi professionali a persone fisiche e/o a studi associati così come gli incarichi a persone fisiche titolari di un’impresa individuale se, per lo svolgimento dell’incarico, non si ricorre all’utilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono l’azienda stessa.

Inoltre, non rientrano nel caso di affidamenti a terzi:

  • le partnership, per la realizzazione di un’operazione, risultanti da un accordo scritto di partecipazione;

  • gli incarichi da parte di associazioni ai propri associati, di associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) ai propri associati, di consorzi o società consortili ai propri consorziati, di imprese ad altre imprese facenti parte dello stesso gruppo tra loro collegate e/o controllate, ai sensi dell’art. 2359, c.c.;

  • gli incarichi da parte di fondazioni ai soggetti facenti parte delle stesse.

 

31. In merito al punto A dell'Art.10 dell’Avviso, si chiede un ulteriore chiarimento: se il soggetto proponente, che non ha ricevuto finanziamenti sul precedente Avviso ADP 2020, ha tra i partner un'Associazione che ha già ricevuto il finanziamento, che punteggio verrà attribuito?.

L’attribuzione del punteggio relativo a "progetti già finanziati sul precedente Avviso (ADP 2020)" di cui al punto A dell’art.10 dell’avviso pubblico, si riferisce ad iniziative già finanziate sia per le Associazioni che hanno partecipato in qualità di soggetto proponente, sia in qualità di partner. Il 'proponente' che ha tra i 'partner' un soggetto che ha già ricevuto un finanziamento otterrà sempre un punteggio pari a zero punti.

32. L'avviso in oggetto all’art.7, comma 8, esclude espressamente “gli oneri connessi a ristrutturazione o all’acquisto di beni immobili o ad altre tipologie di spese in conto capitale". La definizione di "ristrutturazione edilizia" è contenuta nell'art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/01 ed è diversa dagli interventi di manutenzione, disciplinati dalle lettere a) e b) del medesimo comma. 

L'Avviso all'art. 7, comma 3, si riferisce, invece, all'ammissibilità delle spese ed alla congruità dei costi, rinviando alla Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009. Quest’ultima prevede espressamente l'ammissibilità della "manutenzione ordinaria" degli immobili, attività diversa dalla "ristrutturazione". 

Si chiede, pertanto se le spese di manutenzione ordinaria di cui all'art.3 comma 1 lett. a) del D.P.R. 380/2001 ovvero "interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti" ivi compresi quelli in regime di edilizia libera meglio specificati nel Glossario di Edilizia Libera adottato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs. 222/2016 allegato 1) numm. interventi 1-25, pubblicato sulla G.U, Serie Generale n. 81 dd. 07.04.2018, possono essere considerate "spese ammissibili" ai fini dell'Avviso di cui al bando ADP 2021.

Con riferimento alla Sua FAQ si specifica che, per "manutenzioni ordinarie" si intendono quelle spese sostenute per mantenere efficienti i beni propri dell’impresa, o per ripararli da eventuali guasti. Queste spese non migliorano l’utilità iniziale del cespite o la loro capacità produttiva, ma confluiscono nella voce B7 del conto economico, cioè tra i costi per servizi, ed esauriscono la loro utilità nell’esercizio in cui vengono sostenute. E' evidente che non puo' trattarsi di spese in conto capitale, bensì di "spese per servizi" ed in quanto tali ammissibili nella voce di spesa "G - Spese di funzionamento e gestione non direttamente riconducibili al progetto"  del Piano Finanziario (Modello C) che, così come esplicitato nell'art. 7  dell'Avviso Pubblico, non potranno eccedere il 10% del costo complessivo del progetto (comma 3) e dovranno essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile (comma 7).

33. Il “GRUPPO” AGESCI PINETO 1 (Codice Fiscale 90018180670 dal 27 novembre 2019) può presentare una proposta progettuale come capofila o partner? Qualora fosse possibile per la suddetta associazione essere partner, in ottemperanza dell’Art 6 comma 4 dell’avviso, per quanto concerne i documenti da presentare “copia dello statuto aggiornato e dell’ultimo bilancio consuntivo approvato” possono essere presentati l’ultimo statuto nazionale aggiornato al Consiglio Generale del 2021 (https://www.agesci.it/?wpfb_dl=3178) e il bilancio consuntivo nazionale del 2020 (https://www.agesci.it/?wpfb_dl=54567) ? L’AGESCI è iscritta nel Registro nazionale delle APS fra le Reti Associative. (https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Documents/elenco%20reti%20in%20via%20transitoria.pdf) L’Associazione AGESCI è strutturata su più livelli: nazionale, regionale, zona e “gruppo”. Nonostante i livelli sono tra loro coordinati; ciascun livello è però - a norma dell’articolo 52 del suddetto Statuto – responsabile della propria amministrazione e finanziariamente autonomo. L’AGESCI Pineto 1 nonostante ciò non dispone di un suo statuto autonomo e, alla data di presentazione del progetto, di un bilancio consuntivo approvato in quanto il primo consuntivo sarà quello del 2021 e deve essere ancora approvato e depositato nei termini previsti.

L'art. 4 dell'avviso individua specificatamente i soggetti che possono presentare iniziative e progetti ovvero: organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale iscritte nei preesistenti registri normati dalle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000 o che conseguono, ovvero in fase di conseguimento, ex novo l’iscrizione al RUNTS; Fondazioni iscritte all’anagrafe delle ONLUS o che conseguono ex novo l’iscrizione al RUNTS.

Possono, altresì, presentare progetti le APS aventi sede legale od operativa nella Regione Abruzzo che, alla data di pubblicazione dell’avviso, non risultano iscritte al registro regionale ma che aderendo ad una APS nazionale iscritta al Registro Nazionale APS, in base al comma 3 articolo 7, legge 383/2000, siano state iscritte nel registro medesimo come livelli di organizzazione territoriale e circoli affiliati. Naturalmente l'iscrizione dell'associazione in qualità di organizzazione territoriale e circolo affiliato dovrà risultare da apposito provvedimento ministeriale che la Regione può riservarsi di richiedere ai sensi dell'art.9, comma 3 dell'avviso.

Altresì, potranno accedere alle risorse in oggetto, le APS che hanno adottato un modello organizzativo interno decentrato, caratterizzato da un unico codice fiscale cui fanno capo varie sedi operative regionali, provinciali e sub -provinciali attraverso le quali le APS operano declinando territorialmente le proprie attività. La presenza di una sede operativa stabile, organizzata e documentabile che svolga sul territorio regionale attività comprovabili è l’elemento probante l’effettiva operatività di tali organizzazioni.

Tutti i soggetti diversi da quelli di cui all'articolo sopra riportato sono esclusi.

Tuttavia, l'art. 5 dell'avviso esplicita che "La realizzazione di iniziative e di progetti previsti nel presente Avviso potrà realizzarsi altresì con il coinvolgimento di soggetti diversi da quelli di cui al precedente Art. 4, prevedendo l’attivazione di collaborazioni con enti pubblici (compresi gli enti locali) o privati (ivi compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo settore come le imprese). Tali collaborazioni devono essere a titolo gratuito. Gli enti che collaborano non possono essere destinatari di quote di finanziamento, ma possono cofinanziare attraverso un apporto monetario, come indicato al precedente Art. 3...".

34. Buongiorno. Un chiarimento. Se tra i partner del progetto vi è un'Associazione di Promozione Sociale costituita nel 2021 ma che non ha ancora avviato la procedura di iscrizione al RUNTS può essere accettata? Grazie mille

Con riferimento alla sua FAQ, la risposta è negativa. L'art. 4 dell'Avviso Pubblico individua specificatamente i soggetti che possono presentare iniziative e progetti.

Tuttavia, l'art. 5 dell'avviso esplicita che "La realizzazione di iniziative e di progetti previsti nel presente Avviso potrà realizzarsi altresì con il coinvolgimento di soggetti diversi da quelli di cui al precedente Art. 4, prevedendo l’attivazione di collaborazioni con enti pubblici (compresi gli enti locali) o privati (ivi compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo settore come le imprese). Tali collaborazioni devono essere a titolo gratuito. Gli enti che collaborano non possono essere destinatari di quote di finanziamento, ma possono cofinanziare attraverso un apporto monetario, come indicato al precedente Art. 3...".

35. Si richiede gentilmente un chiarimento per la seguente eventualità: La Presidentessa di una Aps partner, in quanto esperta Psicologa, può svolgere alcune attività di supporto psicologico professionale con una parte di beneficiari del progetto, e svolgere anche altre attività in qualità Educatrice Ambientale con un’altra parte di beneficiari del progetto? Grazie mille Buon lavoro

L’art. 7 comma 5 dell’Avviso Pubblico specifica che l’attività dei volontari che prendono parte alle iniziative o progetti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e, ai singoli volontari potranno essere rimborsati dagli enti soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, viaggi, alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo.
Qualora il legale rappresentante avesse un contratto di dipendenza, nulla osta la possibilità di attivare l’ordine di servizio e rendicontare i costi relativi all’attività ad egli affidata.

36. Per inoltrare una domanda di finanziamento, l'eventuale partner deve aver maturato 5 anni di esperienza nell'area d'intervento prescelta? Pena l'esclusione?

Con riferimento alla sua FAQ si precisa che, l’art. 6 co. 2 lettera l) chiede di attestare, pena l’esclusione, le principali attività realizzate, nel corso degli ultimi cinque anni, congrue alle aree prioritarie di intervento indicate negli atti di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali adottati con il D.M. n. 9 del 29.01.2021. Trattasi, dunque, di dimostrare un minimo di sperimentazione sulle tematiche indicate dal MLPS e non di aver maturato 5 anni di esperienza nell'area d'intervento prescelta. In sede di valutazione delle iniziative e dei progetti (art. 10 co. 2), verrà attribuito un punteggio coerentemente all’ esperienza pregressa e specifica dell’ente proponente e/o capofila e/o dei soggetti partners nell’ambito della/e area/e prioritaria/e di intervento prescelta/e.