Adozioni pubblicato il 05/10/2022
Le adozioni sono un intervento disciplinato da norme internazionali, nazionali e regionali. Il principio fondante è quello «del superiore interesse del minore» e del suo diritto a poter crescere in una famiglia in grado di prendersene cura, ovviando a una situazione di abbandono.
Storicamente è l’Istituto che consente al minore, dichiarato da un Tribunale per i Minorenni in Stato di Abbandono, di essere inserito in una famiglia che provveda alla sua cura, istruzione e mantenimento.
Adottare significa scegliere di essere pienamente genitori di un figlio “che non è nato nella propria famiglia”, di essere capaci di riconoscerne la sua storia e di accompagnarlo nel suo percorso di crescita con uno sguardo fiducioso sulle sue possibilità di realizzarsi pienamente.
Cosa fa la regione
Le competenze in ambito di adozione nazionale e internazionale derivano dalla legge 184/1983 “Diritto del minore ad una famiglia”, modificata dalla Legge 476/1998 con cui l'Italia ha ratificato la convenzione internazionale dell'Aja. Alle Regioni sono assegnati compiti di coordinamento e qualificazione dei servizi sociali e sanitari territoriali, con la determinazione di standard minimi di qualità attraverso indicazioni sull’organizzazione e la formazione di personale specificatamente dedicato. Le figure professionali che si dedicano alle procedure adottive sono principalmente assistenti sociali e psicologi, facenti parte delle «équipe adozioni».
La Regione Abruzzo ha approvato un quadro normativo con la DGR 14 Dicembre 2000, n. 1672 - Approvazione protocollo operativo e metodologico per gli interventi di servizio sociale e di psicologia territoriale per gli adempimenti relativi alle procedure di adozione internazionale e nazionale. La Giunta regionale delibera l’approvazione del Protocollo operativo e metodologico per i rapporti fra i servizi locali, il tribunale per i minorenni e gli enti autorizzati ai fini dell’adozione internazionale, elaborato tenendo conto del complesso dei compiti indicati dall’art. 39-bis della L. 476/1998. Il Protocollo si propone di stabilire le modalità di collaborazione tra gli enti locali, le ASL, gli enti autorizzati di cui all’art. 39-ter della L. 476/1998 e l’Autorità giudiziaria minorile allo scopo di promuovere tra loro una rete efficiente; di dare omogeneità agli interventi professionali più frequenti (psicologici e di servizio sociale) e di individuare livelli qualitativi al di sotto dei quali non è possibile formulare valutazioni fondate; di fornire criteri e indicatori che facilitino una rilevazione organica delle situazioni personali, familiari e del contesto socio ambientale, al fine di produrre una documentazione puntuale e obiettiva per il tribunale per i minorenni e per gli enti autorizzati.
Con la DGR 18 Luglio 2001, n. 652/C - L. 31 dicembre 1998, n. 476, Ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri. Modalità attuative. Definizione assetto delle équipe per l’adozione nazionale ed internazionale. La Giunta delibera di sottoporre al Consiglio regionale l’approvazione della costituzione di 12 équipe per l’adozione nazionale e internazionale su tutto il territorio regionale, ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettera a) della legge 4 maggio 1983, n. 184 così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476. La delibera prevede che ciascuna équipe, composta da un assistente sociale dei servizi territoriali dei Comuni e da uno psicologo delle ASL, dovrà fare riferimento obbligatoriamente al Protocollo operativo e metodologico per gli interventi di servizio sociale e di psicologia territoriale per gli adempimenti relativi alle procedure di adozione nazionale e internazionale approvato dalla Giunta regionale con proprio atto n. 1672 del 14 dicembre 2000. Inoltre l’équipe dovrà provvedere alle competenti procedure relative alle adozioni nazionali e internazionali, che saranno alle stesse richieste dal Tribunale per i minorenni di L’Aquila, e agli adempimenti amministrativi per l’applicazione del Protocollo operativo.
Attraverso il verbale del Consiglio Regionale 3 agosto 2001, n. 44/12, con il quale si e? proceduto alla definizione dell’assetto delle Equipe per l'adozione nazionale ed internazionale, mediante la costituzione di n. 12 Equipe presso i Comuni di: Teramo, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, L’Aquila, Sulmona, Avezzano, Chieti, Lanciano, Vasto, Pescara, Spoltore, Montesilvano;
Con DGR 17 Ottobre 2001, n. 943 Protocollo operativo e metodologico per gli interventi di servizio sociale e di psicologia territoriali per gli adempimenti relativi alle procedure di adozione internazionale e nazionale – Modificazioni ed integrazioni alla delibera GR 14 dicembre 2000, n. 1672.
Con DGR 13 Febbraio 2004, n. 72 - Approvazione Protocollo operativo e metodologico per gli interventi di servizio sociale e di psicologia territoriali per gli adempimenti relativi alle procedure di adozione internazionale e nazionale. Modifica delle DGR 14 dicembre 2000, n. 1672 e DGR 17 ottobre 2001, n. 943. Modifiche e le integrazioni al Protocollo operativo e metodologie per i rapporti fra i servizi locali, il tribunale per i minorenni e gli enti autorizzati ai fini dell’adozione internazionale e nazionale, approvato con delibera GR 14 dicembre 2000, n. 1672 e successivamente modificato con DGR 17 ottobre 2001, n. 943.
In Italia possono adottare solo le coppie unite in matrimonio da almeno tre anni ed i coniugi che hanno convissuto almeno tre anni prima del matrimonio. Devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere il minore che intendono adottare. Tra l'età dei genitori e l'età dei minori deve esserci una differenza di almeno 18 e non più di 45 anni. Possono esistere deroghe quando l'adozione riguarda un fratello del minore già adottato dalla coppia o quando solo un componente la coppia supera il limite di età, in misura non superiore a 10 anni.
Il percorso dell’adozione per gli aspiranti genitori è suddiviso in diverse fasi. Preliminare è la fase di preparazione/formazione, tramite corsi dedicati, per le coppie aspiranti all’adozione nazionale ed internazionale a cura delle Equipe Territoriale di riferimento. Adozioni internazionali e nazionali prevedono un percorso comune, che si differenzia dopo la presentazione al Tribunale per i Minorenni della relazione psico-sociale illustrativa della coppia realizzata dall’équipe adozioni.
Con post-adozione si indica la fase a partire dalla quale il bambino adottato è stato inserito nel nuovo contesto famigliare e sociale, nonché la fase successiva al periodo di affidamento preadottivo, la cui durata è di un anno dall’accoglienza del minore nel nuovo nucleo famigliare. Anche in questa fase è possibile avvalersi di un eventuale sostegno da parte dell’Equipe Territoriali di riferimento.
Norme e atti sull’adozione
Normativa nazionale
- Legge 4 maggio 1983, n. 184, Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
- Legge 28 marzo 2001, n. 149, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile.
Normativa regionale
- DGR 14 Dicembre 2000, n. 1672 - Approvazione protocollo operativo e metodologico per gli interventi di servizio sociale e di psicologia territoriale per gli adempimenti relativi alle procedure di adozione internazionale e nazionale.
- La Giunta regionale delibera l’approvazione del Protocollo operativo e metodologico per i rapporti fra i servizi locali, il tribunale per i minorenni e gli enti autorizzati ai fini dell’adozione internazionale, elaborato tenendo conto del complesso dei compiti indicati dall’art. 39-bis della L. 476/1998.
- DGR 18 Luglio 2001, n. 652/C - L. 31 dicembre 1998, n. 476, Ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri. Modalità attuative. Definizione assetto delle équipe per l’adozione nazionale ed internazionale.
- Verbale del Consiglio Regionale 3 agosto 2001, n. 44/12, con il quale si e? proceduto alla definizione dell’assetto delle Equipe per l'adozione nazionale ed internazionale, mediante la costituzione di n. 12 Equipe presso i Comuni di: Teramo, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, L’Aquila, Sulmona, Avezzano, Chieti, Lanciano, Vasto, Pescara, Spoltore, Montesilvano;
- DGR 17 Ottobre 2001, n. 943 Protocollo operativo e metodologico per gli interventi di servizio sociale e di psicologia territoriali per gli adempimenti relativi alle procedure di adozione internazionale e nazionale – Modificazioni ed integrazioni alla delibera GR 14 dicembre 2000, n. 1672.
- DGR 13 Febbraio 2004, n. 72 - Approvazione Protocollo operativo e metodologico per gli interventi di servizio sociale e di psicologia territoriali per gli adempimenti relativi alle procedure di adozione internazionale e nazionale. Modifica delle DGR 14 dicembre 2000, n. 1672 e DGR 17 ottobre 2001, n. 943. Modifiche e le integrazioni al Protocollo operativo e metodologie per i rapporti fra i servizi locali, il tribunale per i minorenni e gli enti autorizzati ai fini dell’adozione internazionale e nazionale, approvato con delibera GR 14 dicembre 2000, n. 1672 e successivamente modificato con DGR 17 ottobre 2001, n. 943.
- Determinazione Direttoriale DM/64 del 2.12.2008 “Istituzione del Gruppo di Coordinamento Regionale” delle Equipes –
- Decreto n.59 del 31/07/2020 – Attuazione della L. n. 31.12.1998 – Designazione Referente Tecnico Regionale.