FAQ per l' Avviso pubblico: progetti terzo settore - A.D.P. 2022/2024 annualità 2024 pubblicato il 09/11/2024

FAQ aggiornate al 23/11/2024 - Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura - Servizio Programmazione sociale - Ufficio Terzo Settore

DOMANDE FREQUENTI

1. Come si partecipa all’avviso?
R. A pena di esclusione, le istanze di ammissione al finanziamento (come da Modello Schema domanda allegato all’Avviso), dovranno essere inviate esclusivamente online attraverso la piattaforma telematica disponibile al seguente indirizzo Internet: http://sportello.regione.abruzzo.it (Catalogo Servizi – Terzo Settore). L’Accesso alla piattaforma è consentito esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 (relativo non alla persona giuridica ma alla persona fisica quindi al Legale Rappresentante dell’ente). Altre modalità di invio comportano l’esclusione delle candidature.
Sulla piattaforma, a corredo dell’istanza online, dovranno essere ulteriormente allegati:

  1. Modello A.1 - (solo se previsto il partenariato) - Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 per ciascun soggetto partner indicato nella sezione a.1 dell’istanza online;
  2. Modello B - Scheda di progetto;
  3. Modello C - Piano finanziario (composto di Sez. 1 e Sez. 2);
  4. Elenco contenente le generalità complete dei componenti degli organi di amministrazione dell’Ente;
  5. Copia dello statuto aggiornato e dell’ultimo bilancio approvato – solo per le Fondazioni ONLUS (in quanto non
  6. iscritte al RUNTS).

In caso di discordanza di informazioni fornite tra quanto indicato nell’istanza on line e quanto indicato negli allegati, saranno presi formalmente in considerazione i dati indicati negli allegati.
Non sono ammesse integrazioni di documenti, se non richieste. L’invio, entro il termine previsto, di una nuova istanza, annulla e sostituisce la precedente. – [art. 8, avviso].

2. Chi può partecipare all’avviso?
R. Le iniziative ed i progetti devono essere presentati, coerentemente con il D.M. n. 141/2022 e le linee guida ministeriali di cui alla nota 19184 del 12/12/2022, in forma singola o in partenariato tra loro, dai seguenti soggetti aventi sede legale nel territorio della Regione Abruzzo:

  • le ODV, le APS e le fondazioni iscritte al RUNTS;
  • le ODV e le APS tuttora coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del Codice del Terzo settore;
  • le Fondazioni iscritte all'anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  • le APS, le ODV e le Fondazioni del Terzo Settore che hanno adottato un modello organizzativo interno decentrato, caratterizzato da un unico codice fiscale cui fanno capo varie sedi operative regionali, provinciali e sub-provinciali, attraverso le quali gli ETS operano declinando territorialmente le proprie attività. Ai fini che rilevano in questa sede, non è dirimente il dato formale del modello organizzativo adottato, dovendosi piuttosto considerare il dato sostanziale dell’effettiva operatività di tali organizzazioni attraverso le loro strutture decentrate (pur non essendo queste ultime dotate di autonoma soggettività giuridica, poiché tali strutture vengono identificate dal codice fiscale dell’ente nazionale) sui vari territori regionali. In tale ottica, per “effettiva operatività” deve intendersi la presenza di una sede operativa stabile, organizzata, individuabile che svolga sul territorio regionale attività comprovabili;
  • le reti associative aventi la tipologia di APS o di OdV iscritte nella sezione del RUNTS di cui all’articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice, nonché gli enti inclusi nell’elenco pubblicato da questo Ministero, ai sensi dell’articolo 31, comma 12, e dell’articolo 32, comma 1, del D.M. 15 settembre 2020, n. 106 che possono operare in via transitoria in qualità di reti associative.

Il requisito dell’iscrizione, pena l’esclusione, dovrà essere posseduto alla data di pubblicazione dell’avviso sui portali www.regione.abruzzo.it e www.abruzzosociale.it e perdurare, nei confronti di tutti i soggetti attuatori – ente proponente e partners – partecipanti all’iniziativa o progetto, per l’intero periodo di realizzazione. La cancellazione anche di uno solo dei soggetti proponenti dai citati registri (incluso il registro unico istituito ai sensi dell’art. 53 del codice del Terzo Settore) potrà comportare l’immediata decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento.
Alle iniziative e ai progetti presentati in forma di partenariato da parte di organizzazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale e di fondazioni del terzo settore, coerentemente con gli indirizzi di cui alla DGR 689 del 30/10/2024 sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a titolo di premialità.
Non potranno essere beneficiari delle risorse statali i Centri di servizio per il volontariato (CSV), stante l’espresso divieto contenuto nell’articolo 62, comma 12, del Codice del Terzo Settore.
Ogni soggetto, in qualità di proponente o capofila o partner, potrà presentare o partecipare ad una sola proposta progettuale a pena di esclusione.

3. Quali sono le attività finanziabili?
R. Le iniziative e i progetti dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore e svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti. Tali iniziative e progetti dovranno, quindi, operare nell’ambito delle sopra citate attività di interesse generale e delle aree prioritarie di intervento indicate all’Art. 1.2 dell’avviso (in numero massimo di tre), così da concorrere al raggiungimento degli obiettivi generali individuati all’Art. 1.1 dell’avviso (in numero massimo di tre).
Non sono valorizzati progetti che consistano esclusivamente nella organizzazione di eventi, azioni di sensibilizzazione e comunicazione o che rappresentino un mero sostegno all’organizzazione proponente e non prevedano l’effettivo svolgimento di una o più attività di interesse generale.
Non possono essere finanziate attività già avviate o concluse prima della pubblicazione del provvedimento di concessione del contributo (attraverso l’approvazione della graduatoria) né già finanziate da altre risorse pubbliche.

4. Dove si possono svolgere le iniziative e i progetti?
R. Le iniziative ed i progetti dovranno prevedere lo svolgimento di attività progettuali nell’ambito della Regione Abruzzo [art. 2, avviso].

5. È prevista una specifica durata per la realizzazione di iniziative e progetti?
R. La durata delle proposte progettuali non dovrà essere inferiore a 12 mesi né concludersi oltre il 31/12/2025, fatte salve approvazione di eventuali deroghe [art. 2, avviso].

6. In quale misura si può richiedere il finanziamento regionale?
R. Il finanziamento regionale complessivo richiesto per ciascuna iniziativa o progetto, pena l’esclusione, non potrà essere inferiore a € 10.000,00 (euro diecimila/00) né superare l’importo di € 25.000,00 (euro venticinque/00). La quota di finanziamento regionale, a pena di esclusione, non potrà superare il 90% dell’importo totale del progetto. La restante quota parte dell’importo complessivo approvato (cofinanziamento), pari almeno al 10%, sarà a carico dei soggetti proponenti i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi, pubblici o privati, da indicarsi nel Piano finanziario (Modello C). Il cofinanziamento deve consistere in un apporto monetario a carico dei proponenti e degli eventuali terzi, mentre non è considerato cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari o di altro tipo di risorse a carattere non finanziario o figurativo.
Alle proposte progettuali che prevedano una percentuale di cofinanziamento superiore al 10% a carico dei soggetti attuatori, sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a titolo di premialità [art. 3, avviso comma 6].

7. Sono previste forme di collaborazione con pubbliche amministrazioni o soggetti privati?
R. La realizzazione di iniziative e di progetti potrà realizzarsi con il coinvolgimento di soggetti diversi da quelli di cui all’Art. 4, prevedendo l’attivazione di collaborazioni con enti pubblici (compresi gli enti locali) o privati (ivi compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo Settore come le imprese). Tali collaborazioni devono essere a titolo gratuito. Gli enti che collaborano non possono essere destinatari di quote di finanziamento, ma possono cofinanziare attraverso un apporto monetario [art.5, avviso].

8. Le Cooperative di Comunità rientrano tra le caratteristiche dei soggetti proponenti? In caso negativo possono comunque risultare tra i partner di un raggruppamento?
R. L'art. 4 dell'avviso individua specificatamente i soggetti che possono presentare iniziative e progetti ovvero, di conseguenza, tutti i soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, sono esclusi. Le Cooperative di Comunità non hanno i requisiti di legittimazione per poter presentare iniziative e progetti né per poter partecipare in qualità di partner.
Tuttavia, l'art. 5 dell'avviso esplicita che "La realizzazione di iniziative e di progetti previsti nel presente Avviso potrà realizzarsi altresì con il coinvolgimento di soggetti diversi da quelli di cui al precedente Art. 4, prevedendo l’attivazione di collaborazioni con enti pubblici (compresi gli enti locali) o privati (ivi compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo Settore come le imprese). Tali collaborazioni devono essere a titolo gratuito. Gli enti che collaborano non possono essere destinatari di quote di finanziamento, ma possono cofinanziare attraverso un apporto monetario, come indicato al precedente Art. 3...".

9. Le Cooperative sociali iscritte all’albo della Regione Abruzzo possono partecipare all’avviso?
R. No, i soggetti che possono partecipare sono esclusivamente quelli di cui all’art. 4 dell’Avviso

10. I soggetti proponenti e/o i soggetti partners possono presentare e/o partecipare a più proposte progettuali?
R. Ogni soggetto, in qualità di proponente o capofila o partner, potrà presentare o partecipare ad una sola proposta progettuale. Nel caso di violazione di tale prescrizione, tutte le proposte progettuali interessate non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione di merito. [art. 6, comma 4, avviso].

11. È possibile cofinanziare con il costo del personale?
R. Il cofinanziamento, così come chiarito nell’art. 3 dell’Avviso Pubblico, pari ad almeno il 10% dell’importo totale del progetto approvato, sarà a carico dei soggetti proponenti i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi, pubblici o privati, da indicarsi nel Piano Finanziario (Modello C). In ogni caso, il cofinanziamento deve consistere in un apporto monetario a carico dei proponenti e degli eventuali terzi mentre non è considerato cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte da volontari o di altro tipo di risorse a carattere non finanziario o figurativo.

12.Possono essere inserite nel Piano Finanziario le spese delle utenze della struttura?
R. Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto, categoria a cui appartengono le utenze, così come esplicitato nell’art. 7 comma 3 dell’Avviso Pubblico, non potranno eccedere il 10% del costo complessivo del progetto. Inoltre, dovranno essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile - supportate da documenti contabili probatori - (art. 7 comma 7).

13. Cosa si intende per costi di affidamento a persone giuridiche terze di specifiche attività?
R. Si riconducono alla fattispecie della DELEGA A SOGGETTI TERZI tutte le ipotesi in cui il beneficiario, per realizzare una determinata attività (o parte di essa), necessita di acquisire all’esterno, da soggetti terzi non partner, forniture e servizi (Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009).
Non costituiscono fattispecie di affidamento a terzi gli incarichi professionali a persone fisiche e/o a studi associati. Parimenti, non costituisce affidamento a terzi l’incarico a persona fisica titolare di un’impresa individuale, se per lo svolgimento dell’incarico non si ricorre all’utilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono l’azienda stessa.
Non rientrano, inoltre, nel caso di affidamento a terzi le seguenti situazioni, per le quali è prevista la rendicontazione delle spese a costi reali:

  • le partnership per la realizzazione di una operazione risultanti da un accordo scritto di partecipazione;
  • gli incarichi da parte di associazioni ai propri associati, di associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) ai propri associati, di consorzi o società consortili ai propri consorziati, di imprese ad altre imprese facenti parte dello stesso gruppo tra loro collegate e/o controllate, ai sensi dell’art. 2359, c.c.;
  • gli incarichi da parte di fondazioni ai soggetti facenti parte delle stesse.

Le attività sono delegabili alle seguenti condizioni:

  • che si tratti di apporti integrativi e/o specialistici di cui i beneficiari non dispongono in maniera diretta;
  • che la prestazione abbia carattere di occasionalità o di comprovata urgenza;
  • che il valore complessivo delle attività delegate non superi il 30% dell’importo progettuale.

14. Essendo il presidente dell’associazione un volontario senza busta paga, è possibile in qualche modo rendicontare il suo impegno nella voce Risorse Umane?
R. L’art. 7 comma 5 dell’Avviso Pubblico specifica che l’attività dei volontari che prendono parte alle iniziative o progetti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e, ai singoli volontari, potranno essere rimborsate dagli enti soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, viaggi, alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo.

15. Si chiede se l'accesso alla piattaforma per la compilazione della domanda può essere effettuata da soggetto con delega quindi diverso dal proponente ed in caso positivo come procedere
R. L'istanza online deve essere presentata esclusivamente dal Legale Rappresentante dell'Associazione (cfr. schema istanza on line - Modello A).
A norma dell'art. 8, comma 2 dell'Avviso "l’Accesso alla piattaforma è consentito esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 (relativo non alla persona giuridica ma alla persona fisica quindi al Legale Rappresentante dell’ente)".
A norma dell'art. 9, comma 4 lettera c) "Saranno considerate inammissibili ed escluse, come tali, dalla valutazione di cui al successivo Art. 10, le iniziative o progetti: ... prive della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta" .

16. L'Iva delle fatture di acquisto beni e/o servizi è rendicontabile?
R. Ai fini dell’individuazione della disciplina regolativa dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi e dell’ammissibilità delle spese si fa richiamo, per quanto non esplicitato nell’Avviso, alla Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n° 2 del 2 febbraio 2009 la quale, all’art. F) chiarisce che “l’I.V.A. può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario, oppure dal destinatario nell’ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell’art. 87 del Trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dallo Stato (IVA totalmente o parzialmente detraibile). L’IVA recuperabile non può essere considerata ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario o dal singolo destinatario”.

17. Si può attivare lettera d'incarico al Rappresentante legale dell’APS?
R. L’art. 7 comma 5 dell’Avviso Pubblico specifica che l’attività dei volontari che prendono parte alle iniziative o progetti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e, ai singoli volontari, potranno essere rimborsati dagli enti soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, viaggi, alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo.
Nulla osta la possibilità da parte dell’Assemblea dei Soci di conferire al Legale Rappresentante l’incarico a svolgere a titolo oneroso, attività progettuali e rendicontare i costi relativi all’attività svolta.

18. Sono ammesse le spese per l’acquisto di pc o tablet funzionali alla DAD ed arredi per i laboratori didattici?
R. In coerenza con la classificazione economica dei capitoli di spesa del bilancio dello Stato e, di conseguenza, del bilancio della Regione, il finanziamento non potrà riguardare spese “in conto capitale”, così come esplicitato nell’art. 7 comma 2 dell’Avviso Pubblico. Le iniziative ed i progetti che prevedano il finanziamento totale di spese in conto capitale sono inammissibili.
Ai fini dell’individuazione della disciplina regolativa dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi e dell’ammissibilità delle spese si fa richiamo, per quanto non esplicitato nell’Avviso, alla Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n° 2 del 2 febbraio 2009 la quale, recita testualmente: “… non sono ammissibili … le spese sostenute per “l’acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni”. Diversamente sono ammissibili “i costi di ammortamento di beni ammortizzabili, assegnati esclusivamente per la durata di un’operazione, nella misura in cui sovvenzioni pubbliche non hanno contribuito all’acquisto di tale attivo”.
L’ammortamento dei suddetti beni costituisce spesa ammissibile a condizione che:

  • i beni oggetto di ammortamento non abbiano già usufruito di contributi pubblici;
  • il costo dell’ammortamento venga calcolato secondo le norme fiscali vigenti, in base ai coefficienti emanati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (DM del 31/12/1988 del Ministero del Tesoro);
  • il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo dell’attività progettuale ed alla effettiva quota di utilizzo del bene nell’attività stessa;
  • il bene sia inserito nel libro dei cespiti o altra documentazione equivalente.

Nel caso di attrezzature ammortizzabili di valore unitario massimo di € 516,46 tali spese sono ammissibili, a condizione che risultino indispensabili per la realizzazione delle attività del progetto.

19. In riferimento al formulario: 1) Esistono limiti nel numero di battute da applicare ai riquadri? 2) è possibile inserire allegati extra facoltativi? 3) è possibile inserire note integrative? 4) è possibile inserire grafici e tabelle? 5) curricula degli operatori dell'associazione devono essere allegati?
R. L’art. 9 dell’Avviso Pubblico, che norma i criteri di ricevibilità ed ammissibilità delle istanze, specifica al comma 3 lettera c) che “saranno considerate inammissibili ed escluse dalla valutazione le iniziative o progetti…prive di uno o più documenti elencati ai precedenti artt. 6 e 8 o redatte su modulistica diversa da quella di cui all’art. 8”.
Detto ciò, la compilazione della scheda di progetto – “Modello B” rimane a discrezione di chi presenta domanda di ammissione al finanziamento.
In merito ai CV delle risorse umane, l’Avviso Pubblico non dispone nulla in merito.

20. Essendo rappresentante legale due associazioni di volontariato, vorrei sapere se posso presentare due domande distinte per lo stesso bando utilizzando sempre l'accesso allo sportello regionale con il mio spid personale.
R. Può tranquillamente presentare domande distinte per ciascuna Associazione che rappresenta tramite il medesimo SPID riferito alla Sua persona.

21. In riferimento all'Articolo 10 del bando in oggetto, vi chiedo se l'attribuzione dei punteggi al punto C si riferisce a bandi già finanziati sul precedente Avviso ADP 2023 alle Associazioni che hanno partecipato in qualità di soggetto proponente o in qualità di partner?
R. L’attribuzione dei punteggi, come specificato nell’art. 10 dell’Avviso Pubblico, si riferisce ai progetti già finanziati sul precedente Avviso (ADP 2022 – 2024 approvato con D.D. DPG022/164 del 23/08/2023 - Determina Approvazione esiti D.D. DPG022/16 del 6/02/2024 rettificata con D.D. DPG022/135 del 26/07/2024) sia per le Associazioni che hanno partecipato in qualità di soggetto proponente, sia in qualità di partner.

22. Al progetto vanno allegati i curricula del personale coinvolto?
R. L'avviso nulla dispone in tal senso.

23. Il progetto può essere svolto, in parte, in altre sedi diverse dalla Regione Abruzzo?
R. A norma dell'art. 2 comma 1 dell'Avviso, le iniziative ed i progetti dovranno prevedere, pena l'esclusione, lo svolgimento delle attività progettuali nell'ambito della Regione Abruzzo.

24. Si possono affidare a soggetti terzi delegati specifiche attività?
R. La realizzazione delle attività finanziate, secondo quanto stabilito dall’art. 12 comma 2, può essere affidata a soggetti esterni unicamente in caso di specifiche attività aventi natura specialistica che il proponente non è in grado di svolgere per mancanza di professionalità interne. Tali attività non devono riguardare in alcun modo le funzioni di direzione, coordinamento e gestione del progetto o dell’iniziativa.
L’affidamento a soggetti esterni delegati di specifiche attività deve essere indicato sin dalla definizione della proposta progettuale per la quale si presenta istanza di finanziamento compilando la relativa sezione del “Modello B” ed il relativo costo non deve superare il 30% del costo totale della proposta progettuale.
Si specifica che, non costituiscono fattispecie di affidamento a terzi gli incarichi professionali a persone fisiche e/o a studi associati così come gli incarichi a persone fisiche titolari di un’impresa individuale se, per lo svolgimento dell’incarico, non si ricorre all’utilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono l’azienda stessa.

Inoltre, non rientrano nel caso di affidamenti a terzi:

  • le partnership, per la realizzazione di un’operazione, risultanti da un accordo scritto di partecipazione;
  • gli incarichi da parte di associazioni ai propri associati, di associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) ai propri associati, di consorzi o società consortili ai propri consorziati, di imprese ad altre imprese facenti parte dello stesso gruppo tra loro collegate e/o controllate, ai sensi dell’art. 2359, c.c.;
  • gli incarichi da parte di fondazioni ai soggetti facenti parte delle stesse.

25. E’ ammissibile la spesa che l'APS proponente sostiene impiegando un proprio associato per svolgere attività direttamente connesse alla realizzazione del progetto (es. docenze), previa lettera di incarico professionale? e se l'associato è membro dell'organo di amministrazione può fornire la propria opera nel progetto in qualità di esperto nelle tematiche trattate e ricevere compenso dietro esibizione di fattura?
R. L’art. 7 comma 5 dell’Avviso Pubblico specifica che l’attività dei volontari che prendono parte alle iniziative o progetti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e, ai singoli volontari, potranno essere rimborsati dagli enti soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, viaggi, alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo.
Nulla osta la possibilità da parte dell’Assemblea dei Soci di conferire al Legale Rappresentante o a un membro dell’organo di Amministrazione, l’incarico a svolgere a titolo oneroso, attività progettuali e rendicontare i costi relativi all’attività svolta.

26. I costi delle Assicurazioni stipulati annualmente dalle Associazioni ma non riferiti specificatamente al Progetto finanziato, devono essere inseriti nelle spese indirette o nelle spese relative al funzionamento e gestione progetto?
R. Si fa presente che l’art. 11 co. 1 lettera a) dell’Avviso Pubblico specifica testualmente “il soggetto ammesso a finanziamento dovrà produrre……..documentazione inerente all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari (di cui all’art. 18 del Codice del Terzo Settore) che prenderanno parte alle attività dell’iniziativa o progetto”. Tali costi vanno inseriti nella macrovoce “D” del piano finanziario e riparametrati in considerazione dell’arco temporale dedicato alle attività del progetto.

27. Dovendo effettuare un noleggio di un teatro per le attività progettuali, è ammissibile nella relativa rendicontazione la ricevuta con codice fiscale di un Ente ecclesiastico relativamente al costo sostenuto per il predetto noleggio.
R. Ai fini dell’individuazione della disciplina regolativa dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi e dell’ammissibilità delle spese si fa richiamo, per quanto non esplicitato nell’Avviso Pubblico, alla Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n° 2 del 2 febbraio 2009 la quale, a tal riguardo, esplicita che sono ritenute ammissibili tutte le spese sostenute dai beneficiari che siano:

  • Comprovabili, ossia, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente e corrispondenti ai documenti contabili ed ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;
  • Tracciabili: per strumenti finanziari tracciabili s’intende assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico.

28. Vorrei sapere se per la realizzazione di un progetto è previsto anche l'acquisto di un pulmino per ragazzi disabili.
R. L’art. 7 co 2 dell’Avviso Pubblico esplicita testualmente: “In coerenza con la classificazione economica dei capitoli di spesa del bilancio dello Stato e, di conseguenza, del bilancio della Regione, il finanziamento non potrà riguardare spese “in conto capitale”, così come esplicitato nell’art. 7 comma 2 dell’Avviso Pubblico. Le iniziative ed i progetti che prevedano il finanziamento totale di spese in conto capitale sono inammissibili”
Ai fini dell’individuazione della disciplina regolativa dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi e dell’ammissibilità delle spese si fa richiamo, per quanto non esplicitato nell’Avviso, alla Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n° 2 del 2 febbraio 2009 la quale, esplicita: “… non sono ammissibili … le spese sostenute per “l’acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni”. Diversamente sono ammissibili i costi di ammortamento di beni ammortizzabili, assegnati esclusivamente per la durata di un’operazione, nella misura in cui sovvenzioni pubbliche non hanno contribuito all’acquisto di tale attivo”.

L’ammortamento dei suddetti beni costituisce spesa ammissibile a condizione che:

  1. i beni oggetto di ammortamento non abbiano già usufruito di contributi pubblici;
  2. il costo dell’ammortamento venga calcolato secondo le norme fiscali vigenti, in base ai coefficienti emanati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (DM del 31/12/1988 del Ministero del Tesoro);
  3. il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo dell’attività progettuale ed alla effettiva quota di utilizzo del bene nell’attività stessa;
  4. il bene sia inserito nel libro dei cespiti o altra documentazione equivalente.


Si ricorda che sono ammesse spese per acquisto beni, materiali, arredi ed attrezzature entro il valore unitario massimo di Euro 516,46, a condizione che risultino indispensabili per la realizzazione delle attività del progetto.
Si fa presente che è ritenuta spesa ammissibile il noleggio dell’attrezzatura. In tal caso ci si riconduce alla fattispecie di Delega a Terzi che si manifesta nelle ipotesi in cui il beneficiario, per realizzare una determinata attività (o parte di essa) necessita di acquisire all’esterno, da soggetti terzi non partner, forniture e servizi. L’affidamento a soggetti esterni delegati di specifiche attività deve essere indicato sin dalla definizione della proposta progettuale per la quale si presenta istanza di finanziamento compilando la relativa sezione del “Modello B” ed il relativo costo non deve superare il 30% del costo totale della proposta progettuale.
Si specifica che, non costituiscono fattispecie di affidamento a terzi gli incarichi professionali a persone fisiche e/o a studi associati così come gli incarichi a persone fisiche titolari di un’impresa individuale se, per lo svolgimento dell’incarico, non si ricorre all’utilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono l’azienda stessa.
Inoltre, non rientrano nel caso di affidamenti a terzi:

  • le partnership, per la realizzazione di un’operazione, risultanti da un accordo scritto di partecipazione;
  • gli incarichi da parte di associazioni ai propri associati, di associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) ai propri associati, di consorzi o società consortili ai propri consorziati, di imprese ad altre imprese facenti parte dello stesso gruppo tra loro collegate e/o controllate, ai sensi dell’art. 2359, c.c.;
  • gli incarichi da parte di fondazioni ai soggetti facenti parte delle stesse.

29. In merito all’art.10 dell’Avviso, si chiede un ulteriore chiarimento: se il soggetto proponente, che non ha ricevuto finanziamenti sul precedente Avviso ADP 2023, ha tra i partner un'Associazione che ha già ricevuto il finanziamento, che punteggio verrà attribuito?
R. L’attribuzione del punteggio relativo a progetti già finanziati sul precedente Avviso ADP dell’art.10 dell’avviso pubblico, si riferisce ad iniziative già finanziate sia per le Associazioni che hanno partecipato in qualità di soggetto proponente, sia in qualità di partner. Il 'proponente' che ha tra i 'partner' un soggetto che ha già ricevuto un finanziamento otterrà sempre un punteggio pari a zero punti.

30. L'avviso in oggetto all’art.7, comma 8, esclude espressamente “gli oneri connessi a ristrutturazione o all’acquisto di beni immobili o ad altre tipologie di spese in conto capitale". La definizione di "ristrutturazione edilizia" è contenuta nell'art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/2001 ed è diversa dagli interventi di manutenzione, disciplinati dalle lettere a) e b) del medesimo comma.
L'Avviso all'art.7, comma 3, si riferisce, invece, all'ammissibilità delle spese ed alla congruità dei costi, rinviando alla Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009. Quest’ultima prevede espressamente l'ammissibilità della "manutenzione ordinaria" degli immobili, attività diversa dalla "ristrutturazione".
Si chiede, pertanto se le spese di manutenzione ordinaria di cui all'art.3 comma 1 lett. a) del D.P.R. 380/2001 ovvero "interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti" ivi compresi quelli in regime di edilizia libera meglio specificati nel Glossario di Edilizia Libera adottato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs. 222/2016 allegato 1) numm. interventi 1-25, pubblicato sulla G.U, Serie Generale n. 81 dd. 07.04.2018, possono essere considerate "spese ammissibili" ai fini dell'Avviso di cui al bando ADP 2022-2024.

R. Si specifica che, per "manutenzioni ordinarie" si intendono quelle spese sostenute per mantenere efficienti i beni propri dell’impresa, o per ripararli da eventuali guasti. Queste spese non migliorano l’utilità iniziale del cespite o la loro capacità produttiva, ma confluiscono nella voce B7 del conto economico, cioè tra i costi per servizi, ed esauriscono la loro utilità nell’esercizio in cui vengono sostenute. E' evidente che non può trattarsi di spese in conto capitale, bensì di "spese per servizi" ed in quanto tali ammissibili nella voce di spesa "G - Spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili al progetto" del Piano Finanziario (Modello C) che, così come esplicitato nell'art. 7 dell'Avviso Pubblico, non potranno eccedere il 10% del costo complessivo del progetto (comma 3) e dovranno essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile (comma 7).

31. Si richiede gentilmente un chiarimento per la seguente eventualità: La Presidentessa di una Aps partner, in quanto esperta Psicologa, può svolgere alcune attività di supporto psicologico professionale con una parte di beneficiari del progetto e svolgere anche altre attività in qualità di Educatrice Ambientale con un’altra parte di beneficiari del progetto?
R. L’art. 7 comma 5 dell’Avviso Pubblico specifica che l’attività dei volontari che prendono parte alle iniziative o progetti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e, ai singoli volontari potranno essere rimborsati dagli enti soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, viaggi, alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo.
Qualora il legale rappresentante avesse un contratto di dipendenza, nulla osta la possibilità di attivare l’ordine di servizio e rendicontare i costi relativi all’attività ad egli affidata.

32. Volevo chiedere se sono ammesse al rimborso, spese sostenute per acquisto di servizi presso enti pubblici come Unità Ospedaliere o Vigili del Fuoco. In particolare per formazione della cittadinanza attiva e dei volontari.
R. Secondo quanto stabilito dall’art. 12 dell’Avviso Pubblico, le spese da lei menzionate si riconducono alla fattispecie di Delega a Terzi che si manifesta nelle ipotesi in cui il beneficiario, per realizzare una determinata attività (o parte di essa) necessita di acquisire all’esterno, da soggetti terzi non partner, forniture e servizi.
La realizzazione delle attività finanziate può essere affidata a soggetti esterni unicamente in caso di specifiche attività aventi natura specialistica che il proponente non è in grado di svolgere per mancanza di professionalità interne. Tali attività non devono riguardare in alcun modo le funzioni di direzione, coordinamento e gestione del progetto o dell’iniziativa.
L’affidamento a soggetti esterni delegati di specifiche attività deve essere indicato sin dalla definizione della proposta progettuale per la quale si presenta istanza di finanziamento compilando la relativa sezione del “Modello B” ed il relativo costo non deve superare il 30% del costo totale della proposta progettuale.
Si specifica che, non costituiscono fattispecie di affidamento a terzi gli incarichi professionali a persone fisiche e/o a studi associati così come gli incarichi a persone fisiche titolari di un’impresa individuale se, per lo svolgimento dell’incarico, non si ricorre all’utilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono l’azienda stessa.
Inoltre, non rientrano nel caso di affidamenti a terzi:

  • le partnership, per la realizzazione di un’operazione, risultanti da un accordo scritto di partecipazione;
  • gli incarichi da parte di associazioni ai propri associati, di associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) ai propri associati, di consorzi o società consortili ai propri consorziati, di imprese ad altre imprese facenti parte dello stesso gruppo tra loro collegate e/o controllate, ai sensi dell’art. 2359, c.c.;
  • gli incarichi da parte di fondazioni ai soggetti facenti parte delle stesse.

33. Se non erro, il CUP va inserito in qualsiasi operazione contabile associata al progetto, quindi anche nelle spese per utenze della sede o a fatture presso negozi, ad esempio. C'è un posto specifico in cui bisogna inserirlo (ad esempio nell'oggetto, nell'intestatario dell'operazione ecc)?
R. Si rammenta che, il CUP assegnato e comunicato via PEC al beneficiario, va inserito in tutti i documenti contabili, cartacei ed informatici oggetto di rendicontazione.
Pertanto, in caso di fatture di acquisto il CUP va comunicato al Fornitore al fine di inserirlo nella descrizione della fattura, in caso di documenti contabili diversi dalle fatture (cedolini, ricevute, …) il CUP va comunque riportato sul documento cartaceo allegato alla rendicontazione.

34. Gent.mi in relazione al bando indicato siamo a richiedere se, in caso di delega, le attività in capo al soggetto delegato possono comprendere le spese relative all'affitto dei locali?
R. Come specificato nell’art. 12 dell’Avviso Pubblico, si evidenzia che, la realizzazione delle attività finanziate può essere affidata a soggetti esterni unicamente in caso di specifiche attività aventi natura specialistica che il proponente non è in grado di svolgere per mancanza di professionalità interne. Tali attività non devono riguardare in alcun modo le funzioni di direzione, coordinamento e gestione del progetto o dell’iniziativa.
L’affidamento a soggetti esterni delegati di specifiche attività deve essere indicato sin dalla definizione della proposta progettuale per la quale si presenta istanza di finanziamento compilando la relativa sezione del “Modello B” ed il relativo costo non deve superare il 30% del costo totale della proposta progettuale.
Si specifica che, non costituiscono fattispecie di affidamento a terzi gli incarichi professionali a persone fisiche e/o a studi associati così come gli incarichi a persone fisiche titolari di un’impresa individuale se, per lo svolgimento dell’incarico, non si ricorre all’utilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono l’azienda stessa.

Inoltre, non rientrano nel caso di affidamenti a terzi:

  • le partnership, per la realizzazione di un’operazione, risultanti da un accordo scritto di partecipazione;
  • gli incarichi da parte di associazioni ai propri associati, di associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) ai propri associati, di consorzi o società consortili ai propri consorziati, di imprese ad altre imprese facenti parte dello stesso gruppo tra loro collegate e/o controllate, ai sensi dell’art. 2359, c.c.;
  • gli incarichi da parte di fondazioni ai soggetti facenti parte delle stesse.

35. Per partecipare al Bando l'avviso annovera, quali soggetti ONLUS le sole Fondazioni: può altresì partecipare un'Associazione "x" ONLUS regolarmente iscritta all'anagrafe regionale?
R. La risposta è negativa.
L'atto di indirizzo, D.M. n. 141 del 02/08/2022 nel richiamare la legge 6/06/2016, n.106 recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" (in particolare l'articolo 9, comma 1 lett. g) e il decreto legislativo 3/07/2017, n.117 recante "Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n.106" (in particolare, l'articolo 72, comma 1), stabilisce che siano finanziate iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore.
L'art.4 dell'avviso pubblico precisa, inoltre, quali siano i soggetti che possono presentare istanza di ammissione al finanziamento. Tutti i soggetti diversi di cui all'articolo riportato sono esclusi.
Pertanto le Associazioni iscritte al Registro delle Onlus non hanno i requisiti di legittimazione per poter presentare iniziative e progetti né per poter partecipare in qualità di partner.
Tuttavia, l'art. 5 dell'avviso esplicita che "La realizzazione di iniziative e di progetti previsti nel presente Avviso potrà realizzarsi altresì con il coinvolgimento di soggetti diversi da quelli di cui al precedente Art. 4, prevedendo l’attivazione di collaborazioni con enti pubblici (compresi gli enti locali) o privati (ivi compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo settore come le imprese). Tali collaborazioni devono essere a titolo gratuito. Gli enti che collaborano non possono essere destinatari di quote di finanziamento, ma possono cofinanziare attraverso un apporto monetario, come indicato al precedente Art. 3...".

36. In merito all'art. 3 comma 8 dell'Avviso, laddove vi è disposto che il progetto non può essere oggetto di alti finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari, ed in considerazione dell'art. 3 comma 4 e art. 5 comma 2 laddove vi è indicato che il co-finanziamento è erogabile anche da enti pubblici/ locali, si richiede un chiarimento circa la possibilità- ammissibilità di un ente locale di co-finanziare il progetto presentato. Laddove un ente locale possa co-finanziare il progetto è necessario presentare un atto/impegno di spese vincolato da parte dello stesso ente a prova del co-finanziamento? Oltre all'indicazione di eventuali co-finanziatori esterni firmata dal legale rappresentante dell'organizzazione capofila da indicare nella domanda bisogna produrre altri documenti a co-prova del contributo?
R. I contenuti dell’avviso messi a raffronto dispongono due situazioni completamente diverse ovvero:

  • In base all’art. 3, comma 8: “Il legale rappresentante del proponente (o tutti i legali rappresentanti degli enti interessati, in caso di partenariato) deve, sotto la propria responsabilità dichiarare che la proposta progettuale presentata non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari né che la stessa sia stata ammessa al finanziamento di cui all’Avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la cui graduatoria è stata approvata con Decreto direttoriale n. 311 del 07.11.2022”successivamente modificata con Decreto Direttoriale n. 7 del 02.02.2023”, la proposta progettuale che si presenta a valere sull’ Avviso Pubblico non può essere stata ammessa a finanziamento a valere su altri bandi e/o avvisi.

Cose ben diverse sono le disposizioni sul cofinanziamento (art. 3) e sulle collaborazioni (art. 5).
Chiarito il primo aspetto:

  • a norma dell’art. 3, comma 4: “La restante quota parte del costo complessivo approvato (cofinanziamento), pari almeno al 10%, … sarà a carico dei soggetti proponenti, i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi, pubblici o privati, da indicarsi nel Piano finanziario (Modello C). In ogni caso il cofinanziamento deve consistere in un apporto monetario a carico dei proponenti e degli eventuali terzi, mentre non è considerato cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari o di altro tipo di risorse a carattere non finanziario o figurativo". Si veda il modello C relativo al Piano Finanziario dove, sia nella sezione 1 e che nella sezione 2, viene riportato il caso di cofinanziamento da parte di soggetti terzi. Dunque, il progetto potrà essere cofinanziato da soggetti terzi pubblici o privati che in tal caso dovranno essere inquadrati come soggetti collaboratori del progetto.
  • a norma dell’art. 5 dell’avviso, difatti, “La realizzazione di iniziative e di progetti … potrà realizzarsi altresì con il coinvolgimento di soggetti diversi da quelli di cui al precedente Art. 4, prevedendo l’attivazione di collaborazioni con enti pubblici (compresi gli enti locali) o privati (ivi compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo settore come le imprese). Tali collaborazioni devono essere a titolo gratuito. Gli enti che collaborano non possono essere destinatari di quote di finanziamento, ma possono cofinanziare attraverso un apporto monetario, come indicato al precedente Art. 3. In caso di collaborazione, il legale rappresentate del soggetto proponente, sotto la propria responsabilità e ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., dovrà darne apposita indicazione nell’istanza online di ammissione al finanziamento (sezione a.2) e descrivere nella scheda progetto (Modello B – 9 - Collaborazioni) le modalità e le attività che verranno svolte in collaborazione nonché le finalità delle collaborazioni stesse. Anche in caso di attivazione di collaborazioni con enti pubblici o soggetti privati, la responsabilità del progetto rimane comunque in capo al soggetto proponente (in caso di partenariato, al capofila)”.

37. Modello C - Piano finanziario: attività di gestione amministrativa/rendicontazione del progetto in quanto costi indiretti si possono inserire nella macrovoce cod. "G" creando un codice dettagio spesa es. G.1?
Modello B (formulario di progetto), tabella alla sezione 8.a - Risorse umane:
- "Tipo attività che verrà svolta": in questa colonna vanno inserite soltanto le risorse umane dedicate al Funzionamento e gestione del progetto (codici macrovoci da A a D del Piano finanziario, come indicato nella nota 1 in calce alla tabella) o anche quelle riferibili ai costi indiretti (macrovoce G non indicata in nota) per attività come la Gestione amministrativa/rendicontazione?
- "Livello di Inquadramento professionale": in detta colonna vanno inserite le fasce "A","B", "C" di cui alla circolare  Circ. Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali 2/2009? Se così, ciò vale anche per le figure di coordinamento a prestazione d'opera o soltanto per consulenti e docenti?
- "Spese previste e la macrovoce/dettaglio spesa di riferimento, come da piano finanziario": in questa colonna va inserito sia l'importo che il codice macrovoce e il codice dettaglio spesa?
- I curricula vitae delle risorse umane dedicate al progetto (esclusi i volontari), da cui poter evincere competenze e fascia di livello di appartenenza ai fini retributivi e del calcolo della spesa, vanno trasmessi alla presentazione dell'istanza o successivamente?

R.

  1. I costi relativi alla rendicontazione, essendo direttamente collegati al progetto, vanno inseriti nella voce F - Altre voci di costo del Modello C (solo per voci non già elencate nel piano e da dettagliare ANALITICAMENTE)”;
  2. L'indicazione delle risorse umane implica attività direttamente imputabili al progetto, di conseguenza, nella tabella indicata non vanno riportate le attività relative alla Voce di Spesa “G” - costi indiretti. È possibile indicare, invece, le risorse relative alla Voce di spesa “F”;
  3. Si, va indicato l'inquadramento professionale anche per l’attività di coordinamento;
  4. Si, deve esserci correlazione con quanto indicato nel “Modello C”;
  5. L'avviso nulla dispone in tal senso. Tale documentazione dovrà essere prodotta in fase di rendicontazione delle spese sostenute.

38. In merito all'Avviso Pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da Enti di terzo Settore della Regione Abruzzo, si presentano i seguenti quesiti: 1) Un ente che ha ottenuto il finanziamento per l'Avviso del 2023 può concorrere al presente Avviso Risorse ADP 2022-2024 sapendo di non poter ottenere il punteggio premiale? Cioè la fattispecie di aver ottenuto finanziamenti nel precedente Avviso non è ostativa alla partecipazione al presente Avviso? Grazie Saluti
R.L’art. 2 comma 3 dell’Avviso Pubblico recita testualmente - “Coerentemente con gli indirizzi di cui alla DGR n. 689 del 30/10/2024, sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a titolo di premialità ai progetti: ”... che non abbiano attualmente in corso interventi attivati a valere sulle le risorse dell’Avviso ADP 2022 – 2024 approvato con la D.D. DPG022/164 del 23/08/2023 - Determina Approvazione esiti D.D. DPG022/16 del 6/02/2024 rettificata con D.D. DPG022/135 del 26/07/2024.. Di conseguenza: Nulla osta la presentazione dell’istanza di finanziamento;

39. Gentilissimi, rispetto ai requisiti del Soggetto Proponente Beneficiario, chiedo il seguente chiarimento: un'associazione costituita Ente del Terzo Settore a norma del codice civile e del D. Lgs.117/2017 davanti a notaio, costituita da 31 persone, senza scopo di lucro, che da art. 5 del decreto citato opera in settori di attività generale, ben esplicati nel proprio Statuto, può presentare un progetto su questo avviso? Grazie.
R. Le iniziative ed i progetti devono essere presentati, coerentemente con il D.M. n. 141/2022 e le linee guida ministeriali di cui alla nota 19184 del 12/12/2022, in forma singola o in partenariato tra loro, dai seguenti soggetti:

  • le ODV, le APS e le fondazioni iscritte al RUNTS;
  • le ODV e le APS tuttora coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del Codice del Terzo Settore;
  • le fondazioni iscritte all’anagrafe delle ONLUS;
  • le APS, le ODV e le Fondazioni del Terzo Settore che hanno adottato un modello organizzativo interno decentrato, caratterizzato da un unico codice fiscale cui fanno capo varie sedi operative regionali, provinciali e sub-provinciali, attraverso le quali gli ETS operano declinando territorialmente le proprie attività. Ai fini che rilevano in questa sede, non è dirimente il dato formale del modello organizzativo adottato, dovendosi piuttosto considerare il dato sostanziale dell’effettiva operatività di tali organizzazioni attraverso le loro strutture decentrate (pur non essendo queste ultime dotate di autonoma soggettività giuridica, poiché tali strutture vengono identificate dal codice fiscale dell’ente nazionale) sui vari territori regionali. In tale ottica, per “effettiva operatività” deve intendersi la presenza di una sede operativa stabile, organizzata, individuabile che svolga sul territorio regionale attività comprovabili;
  • le reti associative aventi la tipologia di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato iscritte nella sezione del RUNTS di cui all’articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice, nonché gli enti inclusi nell’elenco pubblicato da questo Ministero, ai sensi dell’articolo 31, comma 12, e dell’articolo 32, comma 1, del D.M. 15 settembre 2020, n. 106 che possono operare in via transitoria in qualità di reti associative.

Il requisito dell’iscrizione, pena l’esclusione, dovrà essere posseduto alla data di pubblicazione dell’avviso sui portali www.regione.abruzzo.it e www.abruzzosociale.it e perdurare, nei confronti di tutti i soggetti attuatori – ente proponente e partners – partecipanti all’iniziativa o progetto, per l’intero periodo di realizzazione. Nel caso di partenariato, la cancellazione di uno o più soggetti proponenti dai citati registri (incluso il registro unico istituito ai sensi dell’art. 53 del codice del Terzo settore) comporterà la necessità di richiedere una specifica autorizzazione alla modifica del partenariato indicando esplicitamente il possesso da parte del Capofila e/o degli altri Partner di un’adeguata struttura in grado sopperire alle carenze derivanti dal mancato apporto previsto in fase progettuale del soggetto cancellato.
Alle iniziative e ai progetti presentati in forma di partenariato da parte di organizzazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale e di fondazioni del terzo settore, coerentemente con gli indirizzi di cui alla DGR 689 del 30/10/2024 sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a titolo di premialità.
Non potranno essere beneficiari delle risorse statali i Centri di servizio per il volontariato-CSV, stante l’espresso divieto contenuto nell’articolo 62, comma 12, del codice del Terzo settore.

40. Riguardo all'Art. 5. Collaborazioni dell'Avviso lo stesso ente locale, può collaborare a più progetti proposti da soggetti territoriali diversi che partecipano all'Avviso, oppure esiste un limite al numero di possibili collaborazioni da parte dell'ente locale?
R. L’Avviso Pubblico nulla dispone in tal senso. Come normato dal  comma 4 dell’art 5 dell’Avviso Pubblico, in casi di collaborazione, la responsabilità del progetto rimane in capo al soggetto proponente.

41. Vorrei porre le seguenti domande: nel caso di ammissione al finanziamento, è possibile ottenere l'intero contributo al termine del progetto, dopo presentazione della rendicontazione, senza stipulare fidejussione? Il costo di progettazione può essere un costo interno all'APS, che quindi sarà giustificato con cedolino?
R. I soggetti proponenti beneficiari dei finanziamenti devono stipulare apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’anticipo percepito, pari all’80% del finanziamento concesso per l'iniziativa o per il progetto, conseguentemente la risposta è affermativa. In riferimento alla seconda faq, la risposta è sempre affermativa. Inoltre, si rammenta che i costi di progettazione non potranno superare il 5% del costo complessivo del progetto.

42. I fondi richiesti possono essere in parte destinati per l'acquisto o il noleggio di attrezzature o mezzi di trasporto necessari per l realizzazione delle attività?
R. Si fa presente che è ritenuta spesa ammissibile il noleggio dell’attrezzatura. In tal caso ci si riconduce alla fattispecie di Delega a Terzi che si manifesta nelle ipotesi in cui il beneficiario, per realizzare una determinata attività (o parte di essa) necessita di acquisire all’esterno, da soggetti terzi non partner, forniture e servizi. L’affidamento a soggetti esterni delegati di specifiche attività deve essere indicato sin dalla definizione della proposta progettuale per la quale si presenta istanza di finanziamento compilando la relativa sezione del “Modello B” ed il relativo costo non deve superare il 30% del costo totale della proposta progettuale.
Si specifica che, non costituiscono fattispecie di affidamento a terzi gli incarichi professionali a persone fisiche e/o a studi associati così come gli incarichi a persone fisiche titolari di un’impresa individuale se, per lo svolgimento dell’incarico, non si ricorre all’utilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono l’azienda stessa.
Inoltre, non rientrano nel caso di affidamenti a terzi:

  • le partnership, per la realizzazione di un’operazione, risultanti da un accordo scritto di partecipazione;
  • gli incarichi da parte di associazioni ai propri associati, di associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) ai propri associati, di consorzi o società consortili ai propri consorziati, di imprese ad altre imprese facenti parte dello stesso gruppo tra loro collegate e/o controllate, ai sensi dell’art. 2359, c.c.;
  • gli incarichi da parte di fondazioni ai soggetti facenti parte delle stesse.

43. Buongiorno, siamo una associazione non riconosciuta, ex onlus iscritta al runts nella categoria enti vari, volevo sapere se possiamo partecipare al bando e se sì cosa sbarrare tra le categorie nominate nel bando
R: L'art. 4 dell'avviso individua specificatamente i soggetti che possono presentare iniziative e progetti, ovvero, tutti i soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, sono esclusi; conseguentemente, la categoria degli Enti Vari iscritti al RUNTS non ha i requisiti di legittimazione per poter presentare iniziative e progetti, né partecipare in qualità di partner.
Tuttavia, l'art. 5 dell'Avviso esplicita che "La realizzazione di iniziative e di progetti previsti nel presente Avviso potrà realizzarsi altresì con il coinvolgimento di soggetti diversi da quelli di cui al precedente Art. 4, prevedendo l’attivazione di collaborazioni con enti pubblici (compresi gli enti locali) o privati (ivi compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo Settore come le imprese). Tali collaborazioni devono essere a titolo gratuito. Gli enti che collaborano non possono essere destinatari di quote di finanziamento ma possono cofinanziare attraverso un apporto monetario, come indicato al precedente Art. 3...".

44. In riferimento all'art.6 punto 5: Ogni soggetto, in qualità di proponente o capofila o partner, potrà presentare o partecipare ad una sola proposta progettuale. Nel caso di violazione di tale prescrizione, tutte le proposte progettuali interessate non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione. Nel caso in cui un Comune riceva più richieste di partenariato gratuito da molteplici enti del terzo settore, come si dovrebbe comportare?
R. L’Art. 4 dell’Avviso indica in maniera puntuale i Soggetti che possono presentare, in forma singola o in partenariato (Accordo di natura economica/sociale, per il conseguimento di obiettivi comuni) tra loro, le iniziative ed i progetti.
Nel caso specifico, un Comune, non rientrando tra i Soggetti sopra indicati, non può partecipare né come capofila né come Partner. Nulla osta, invece, la sua partecipazione in qualità di Collaboratore (Gli enti che collaborano non possono essere destinatari di quote di finanziamento, ma possono cofinanziare attraverso un apporto monetario, come indicato all’ Art. 3 dell’Avviso Pubblico) così come specificato all’art. 5 dell’Avviso, anche su una pluralità di progetti, non essendoci in tal caso il vincolo di partecipazione ad una sola proposta progettuale come previsto per i Soggetti Partner.

45. Avrei bisogno di sapere se i Partner di progetto devono avere necessariamente sede legale in Abruzzo
R.Le iniziative e i progetti di cui al presente avviso dovranno prevedere lo svolgimento di attività progettuali nell’ambito della Regione Abruzzo (art. 2 comma 1); conseguentemente, i partners, pur non avendo sede legale in Abruzzo, dovranno dimostrare la presenza di una sede operativa stabile, organizzata, individuabile che svolga attività sul territorio regionale abruzzese.

46. E' possibile farsi anticipare l'80% della prima tranche da un ente bancario? Se si, possiamo evitare di richiedere la fidejussione sia sull'anticipo che sul saldo residuo del 20% da voi erogato a fine progetto?
R.La risposta è affermativa. Nel caso di ammissione al finanziamento, è possibile ottenere l'intero contributo al termine del progetto senza stipulare fidejussione, dopo presentazione della rendicontazione.

47. Buongiorno per ciò che concerne le "Collaborazioni", c'è un apposito modulo o modello che gli enti pubblici o privati devono riempire per evidenziare la collaborazione al progetto?
R. Come esplicitato all’art. 5 comma 3 dell’Avviso Pubblico “In caso di collaborazione, il legale rappresentate del soggetto proponente, sotto la propria responsabilità e ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i, dovrà darne apposita indicazione nell’istanza online di ammissione al finanziamento (sezione a.2) e descrivere nella scheda progetto (Modello B – punto 9 - Collaborazioni) le modalità e le attività che verranno svolte in collaborazione nonché le finalità delle collaborazioni stesse”.

48: Si chiede se nella partnership di un progetto può partecipare un'associazione, con tutti i requisiti dell'avviso, che ha lo stesso presidente dell'associazione capofila e qualche consigliere?
R. L’Avviso Pubblico non esclude tale condizione, tuttavia, in caso di partenariato, si ribadisce la necessità del pieno rispetto delle condizioni previste dall’art. 6 comma 5.

49: In riferimento al bando selezionato in FAQ, si pongono le seguenti due domande:
1) nel modello B_Scheda progetto, nella tabella 8a Risorse Umane vanno considerati i soli costi delle risorse umane contrattualizzate e spesate internamente dall'Associazione? Oppure si possono riportare anche i costi delle risorse umane di aziende esterne che eseguono le attività di Promozione, Informazione e Sensibilizzazione per il progetto?  
2) Nel caso le attività di Promozione, Informazione e Sensibilizzazione siano svolte da una società esterna in supporto al progetto, dobbiamo considerare queste spese all'interno della macrovoce di spesa B oppure E?

R.  In merito ai sui ulteriori quesiti si esplicita quanto segue. Si riconducono alla fattispecie della DELEGA A SOGGETTI TERZI (macrovoce di spesa “E”) tutte le ipotesi in cui il beneficiario, per realizzare una determinata attività (o parte di essa), necessita di acquisire all’esterno, da soggetti terzi non partner, forniture e servizi (Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009).

Non costituiscono fattispecie di affidamento a terzi gli incarichi professionali a persone fisiche e/o a studi associati. Parimenti, non costituisce affidamento a terzi l’incarico a persona fisica titolare di un’impresa individuale, se per lo svolgimento dell’incarico non si ricorre all’utilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono l’azienda stessa.

Non rientrano, inoltre, nel caso di affidamento a terzi le seguenti situazioni, per le quali è prevista la rendicontazione delle spese a costi reali:

  • le partnership per la realizzazione di una operazione risultanti da un accordo scritto di partecipazione;
  • gli incarichi da parte di associazioni ai propri associati, di associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) ai propri associati, di consorzi o società consortili ai propri consorziati, di imprese ad altre imprese facenti parte dello stesso gruppo tra loro collegate e/o controllate, ai sensi dell’art. 2359, c.c.;
  • gli incarichi da parte di fondazioni ai soggetti facenti parte delle stesse.

    Le attività sono delegabili alle seguenti condizioni:
  • che si tratti di apporti integrativi e/o specialistici di cui i beneficiari non dispongono in maniera diretta;
  • che la prestazione abbia carattere di occasionalità o di comprovata urgenza;
  • che il valore complessivo delle attività delegate non superi il 30% dell’importo progettuale.

    Da quanto sopra esplicitato, sarà suo onere individuare la corretta collocazione delle spese da Lei indicate.

50: Le aree prioritarie di intervento per ogni obiettivo generale possono essere massimo tre? Oppure le aree prioritarie di intervento possono essere massimo 3 per tutti gli obiettivi generali scelti?
R. Le iniziative e i progetti dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore e svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti.

Tali iniziative e progetti dovranno quindi, prioritariamente, contribuire nell’ambito delle sopra citate attività di interesse generale e delle aree di intervento indicate all’Art. 1.2 dell’Avviso Pubblico (in numero massimo di tre), così da concorrere al raggiungimento degli obiettivi generali individuati all’Art. 1.1 dell’Avviso Pubblico (in numero massimo di tre) come dà indicazioni della DGR n. 689 del 30.10.2024.

51: Risorse Umane. Oltre al limite del 5% previsto per la progettazione esiste un limite per singolo percettore sia dipendente che collaboratore eterno?
R. L’art. 7 dell’Avviso Pubblico norma esclusivamente le percentuali da rispettare relativamente ai limiti di eleggibilità delle spese per alcune macrovoci (segreteria-coordinamento-monitoraggio, delega a terzi, progettazione, spese di funzionamento non direttamente riconducibili al progetto); conseguentemente, non è previsto nessun limite numerico relativo all’impiego delle risorse umane per lo svolgimento delle attività previste da progetto.

52: In relazione all'avviso, un'associazione no profit che è iscritta al RUNTS semplicemente come ETS senza avere l'acronimo APS o ODV può partecipare al bando in qualità di partner? 
R. L'art. 4 dell'avviso individua specificatamente i soggetti che possono presentare iniziative e progetti, ovvero, tutti i soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, sono esclusi; conseguentemente, la categoria degli Enti Vari iscritti al RUNTS non ha i requisiti di legittimazione per poter presentare iniziative e progetti, né partecipare in qualità di partner.

53. Spett.le Amministrazione, si chiede un chiarimento relativo alla ammissibilità o meno di un progetto che prevede spese per attrezzature e macchinari.
R. L’art. 7 comma 2 dell’Avviso Pubblico esplicita testualmente: “In coerenza con la classificazione economica dei capitoli di spesa del bilancio dello Stato e, di conseguenza, del bilancio della Regione, il finanziamento non potrà riguardare spese “in conto capitale”. Le iniziative ed i progetti che prevedano il finanziamento totale di spese in conto capitale sono inammissibili”.

Ai fini dell’individuazione della disciplina regolativa dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi e dell’ammissibilità delle spese si fa richiamo, per quanto non esplicitato nell’Avviso, alla Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n° 2 del 2 febbraio 2009 la quale, esplicita: “… non sono ammissibili… le spese sostenute per “l’acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni”. Diversamente sono ammissibili i costi di ammortamento di beni ammortizzabili, assegnati esclusivamente per la durata di un’operazione, nella misura in cui sovvenzioni pubbliche non hanno contribuito all’acquisto di tale attivo”.

L’ammortamento dei suddetti beni costituisce spesa ammissibile a condizione che:
1.    i beni oggetto di ammortamento non abbiano già usufruito di contributi pubblici;
2.    il costo dell’ammortamento venga calcolato secondo le norme fiscali vigenti, in base ai coefficienti emanati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (DM del 31/12/1988 del Ministero del Tesoro);
3.    il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo dell’attività progettuale ed alla effettiva quota di utilizzo del bene nell’attività stessa;
4.    il bene sia inserito nel libro dei cespiti o altra documentazione equivalente.

Si ricorda che sono ammesse spese per acquisto beni, materiali, arredi ed attrezzature entro il valore unitario massimo di Euro 516,46, a condizione che risultino indispensabili per la realizzazione delle attività del progetto.
Inoltre, si evidenzia che le iniziative e i progetti dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore e svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti.
Tali iniziative e progetti dovranno quindi, prioritariamente, contribuire nell’ambito delle sopra citate attività di interesse generale e delle aree di intervento indicate all’Art. 1.2 dell’Avviso Pubblico (in numero massimo di tre), così da concorrere al raggiungimento degli obiettivi generali individuati all’Art. 1.1 dell’Avviso Pubblico (in numero massimo di tre) come dà indicazioni della DGR n. 689 del 30.10.2024.

54. Buongiorno, è sorta una perplessità rispetto alla voce del Piano Finanziario in cui vanno inserite le fatture/ricevute da richiedere ai professionisti -assistenti sociali e psicologi- necessari in alcune azioni del nostro progetto. Sono da contabilizzare all'interno della voce D.1 (risorse umane) oppure devono essere considerate nella macrovoce E, specificando nella E.4 che si tratta di consulenze e visite di esperti del settore?
R. In merito ai suoi quesiti si esplicita quanto segue. Si riconducono alla fattispecie della DELEGA A SOGGETTI TERZI (macrovoce di spesa “E”) tutte le ipotesi in cui il beneficiario, per realizzare una determinata attività (o parte di essa), necessita di acquisire all’esterno, da soggetti terzi non partner, forniture e servizi (Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009).
Non costituiscono fattispecie di affidamento a terzi gli incarichi professionali a persone fisiche e/o a studi associati. Parimenti, non costituisce affidamento a terzi l’incarico a persona fisica titolare di un’impresa individuale, se per lo svolgimento dell’incarico non si ricorre all’utilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono l’azienda stessa.

Non rientrano, inoltre, nel caso di affidamento a terzi le seguenti situazioni, per le quali è prevista la rendicontazione delle spese a costi reali:

  • le partnership per la realizzazione di una operazione risultanti da un accordo scritto di partecipazione;
  • gli incarichi da parte di associazioni ai propri associati, di associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) ai propri associati, di consorzi o società consortili ai propri consorziati, di imprese ad altre imprese facenti parte dello stesso gruppo tra loro collegate e/o controllate, ai sensi dell’art. 2359, c.c.;
  • gli incarichi da parte di fondazioni ai soggetti facenti parte delle stesse.

Le attività sono delegabili alle seguenti condizioni:

  • che si tratti di apporti integrativi e/o specialistici di cui i beneficiari non dispongono in maniera diretta;
  • che la prestazione abbia carattere di occasionalità o di comprovata urgenza;
  • che il valore complessivo delle attività delegate non superi il 30% dell’importo progettuale.

Da quanto sopra esplicitato si evince che, se l’incarico viene affidato a persona fisica o ditta individuale, non si costituisce delega a terzi e, di conseguenza, le spese da Lei annoverate vanno inserite nella voce di spesa “D1”.

55. I documenti allegati alla domanda su piattaforma devono essere firmati digitalmente? Oppure possono essere firmati con firma autografa?
R. L’Avviso Pubblico nulla dispone in tal senso. Si ricorda che l’accesso alla piattaforma è consentito esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 (relativo non alla persona giuridica ma alla persona fisica quindi al legale rappresentante dell’ente).

56. È possibile chiedere il supporto come partner del progetto a una Società cooperativa di consumo?
R. L’Art. 4 dell’Avviso indica in maniera puntuale i Soggetti che possono presentare, in forma singola o in partenariato (Accordo di natura economica/sociale, per il conseguimento di obiettivi comuni) tra loro, le iniziative ed i progetti.
Nel caso specifico, una Soc. Coop., non rientrando tra i Soggetti sopra indicati, non può partecipare né come capofila né come Partner. Nulla osta, invece, la sua partecipazione in qualità di Collaboratore (Gli enti che collaborano non possono essere destinatari di quote di finanziamento, ma possono cofinanziare attraverso un apporto monetario, come indicato all’ Art. 3 dell’Avviso Pubblico) così come specificato all’art. 5 dell’Avviso, anche su una pluralità di progetti, non essendoci in tal caso il vincolo di partecipazione ad una sola proposta progettuale come previsto per i Soggetti Partner.

57. Gentilissimi, in merito all’Avviso, fermo restando tutti gli altri requisiti, si chiede se una ODV con Unità locale a Pescara (sede legale a Termoli (CB)) può presentare domanda di accesso.
R.La risposta è negativa.
L’Art. 4 dell’Avviso indica in maniera puntuale i Soggetti che possono presentare, in forma singola o in partenariato (Accordo di natura economica/sociale, per il conseguimento di obiettivi comuni) tra loro, le iniziative ed i progetti. Nel caso di specie, il comma 1 del predetto Avviso dispone che “Le iniziative e i progetti devono essere presentati, coerentemente con il D.M. n. 141/2022 e le linee guida ministeriali di cui alla nota 19184 del 12/12/2022, in forma singola o in partenariato tra loro, dai…soggetti aventi sede legale nel territorio della Regione Abruzzo.

58. Gentilissimi, in merito all’Avviso, fermo restando tutti gli altri requisiti, si chiede se una ODV con Unità locale a Pescara (sede legale a Termoli (CB)) può presentare domanda di accesso. ** Errata corrige FAQ 57 **
R. L’Art. 4 dell’Avviso indica in maniera puntuale i Soggetti che possono presentare, in forma singola o in partenariato (Accordo di natura economica/sociale, per il conseguimento di obiettivi comuni) tra loro, le iniziative ed i progetti. Nel caso di specie, il comma 1 del predetto Avviso dispone che “Le iniziative e i progetti devono essere presentati, coerentemente con il D.M. n. 141/2022 e le linee guida ministeriali di cui alla nota 19184 del 12/12/2022, in forma singola o in partenariato tra loro, dai…soggetti aventi sede legale nel territorio della Regione Abruzzo”.

59. Gentilissimi, La nostra ODV ha unico codice fiscale e sede legale fuori dal territorio regionale, ma ha anche un'unità locale (Direzione Regionale) in Abruzzo(come verificabile da visura camerale) e svolge attività statutarie nella stessa regione. Questa configurazione è conforme a quanto indicato nell' avviso?
La nostra ODV ha unico codice fiscale e sede legale fuori dal territorio regionale, ma ha anche un'unità locale (Direzione Regionale) in Abruzzo(come verificabile da visura camerale) e svolge attività statutarie nella stessa regione. Questa configurazione è conforme a quanto indicato nell' avviso?

R. Per il quesito posto si rinvia ad un’attenta lettura di quanto esplicitato nell’art. 4 comma 1 dell’Avviso Pubblico.

60. Gentilissimi, chiediamo chiarimenti in merito alla procedura di selezione delle istanze. Non è chiaro infatti come si integreranno il criterio cronologico con la valutazione a punteggio.
La nostra interpretazione è che saranno esaminate le domande pervenute fino a esaurimento risorse e queste saranno poi valutate secondo la griglia di valutazione; è corretto?

R. La Vostra interpretazione è corretta.

61. Buon pomeriggio, dal momento che l'IVA per le APS e gli ODV iscritti al RUNTS è indetraibile è possibile inserirla tra le spese ammissibili?
R. La risposta è affermativa.

62. SI CHIEDE CONFERMA SE I SIGNOLI COMITATI DI CROCE ROSSA ITALIANA POSSO PARTECIPARE AL BANDO TENUTO CONTO CHE CRI è iscritta nel Registro degli Enti del Terzo Settore in qualità di “Organizzazione di Volontariato”. Per effetto della sua articolazione territoriale sul territorio nazionale, la CRI si qualifica altresì quale “rete associativa nazionale” ai sensi del Codice del Terzo settore.
R. Essendo i singoli Comitati di Croce Rossa Italiana iscritte al RUNTS con proprio codice fiscale, possono partecipare all’Avviso Pubblico.

63. Per il criterio di valutazione B3 verranno assegnati "fino a 3 punti a seconda del numero delle collaborazioni". Quale punteggio sarà attribuito per singola collaborazione?
R. Verrà attribuito un punteggio variabile in base al numero delle collaborazioni fino ad un massimo di n.3 punti.

64. In merito al partenariato, un ETS iscritto al RUNTS nella sezione "G - Altri Enti del Terzo Settore" può partecipare in qualità di partner?
R. Si rinvia ad un attenta lettura dell’art. 4 dell’ avviso pubblico

65. *integrazione FAQ 64* Si trasmettono di seguito due quesiti:
Quesito 1: In merito al partenariato, un ETS iscritto al RUNTS nella sezione "G - Altri Enti del Terzo Settore" può partecipare in qualità di partner?

R. Si rinvia alla FAQ n.64.

Quesito 2: si chiede un chiarimento in merito alla seguente frase "La Commissione procederà alla verifica dell’ammissibilità e successivamente alla valutazione di merito delle istanze pervenute in ordine cronologico", per cui qualora un PROGETTO A che in fase valutativa dovesse prendere un punteggio minimo ma pervenire cronologicamente prima di un altro PROGETTO B con punteggio maggiore, all'esaurimento delle risorse messe a disposizione, solo il PROGETTO A con valutazione minore verrebbe finanziato, è corretto?
R. Come previsto all’art.10 comma 1 dell’Avviso, “Il Direttore del Dipartimento Sociale – Enti locali – Cultura provvede, con Determina Direttoriale, alla costituzione di una Commissione preposta alla verifica di ammissibilità e alla valutazione di merito delle proposte progettuali. La Commissione procederà alla verifica dell’ammissibilità e successivamente alla valutazione di merito delle istanze pervenute in ordine cronologico fino alla concorrenza delle risorse messe a disposizione ossia € 971.080,58.
Qualora tra le capofila dei progetti presentati vi fossero Fondazioni del Terzo Settore, i relativi progetti, se collocati in posizione utile in graduatoria, saranno ammissibili al finanziamento fino alla quota massima disponibile ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo di Programma.
Sarà facoltà della Commissione richiedere eventuali chiarimenti e integrazioni in relazione alle domande presentate nei tempi ritenuti utili, assicurando la trasparenza e la tempestività dell’azione amministrativa”.

66. Quando sarà pronta la piattaforma telematica per l'invio della domanda? Ad oggi, nell'apposita sessione indicata: Catalogo Servizi - Terzo settore l'avviso non risulta ancora visibile come avviso aperto.
R. Come previsto all’Art. 8 dell’Avviso:

  1. A pena di esclusione, le istanze dovranno essere inviate a partire dal 25/11/2024 dalle ore 9.00 ed entro e non oltre il 4/12/2024 alle 23.59.59 esclusivamente attraverso la piattaforma telematica disponibile al seguente indirizzo Internet: http://sportello.regione.abruzzo.it (Catalogo Servizi – Terzo Settore).
  2. L’Accesso alla piattaforma è consentito esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 (relativo non alla persona giuridica ma alla persona fisica quindi al legale rappresentante dell’ente).
  3. Altre modalità di invio comportano l’esclusione delle candidature.
  4. L’istanza di ammissione al finanziamento (come da Modello Schema domanda allegato) dovrà essere compilata esclusivamente online, sulla piattaforma dedicata (http://sportello.regione.abruzzo.it).

67. Nell'art 10 dell'avviso al punto 1) si parla di verifica di ammissibilità e valutazione di merito in ordine cronologico fino alla concorrenza delle risorse messe a disposizione al punto 3) si stabilisce che il punteggio minimo nella valutazione di merito deve essere pari almeno a 60. Questo significa che saranno finanziati tutti i progetti ammissibili con un punteggio da 60 in poi in ordine cronologico fino alla concorrenza delle risorse senza graduatoria di merito fra i progetti inviati nella stessa giornata?
R. Come previsto al comma 1 dell’Art. 10 dell’Avviso:
Il Direttore del Dipartimento Sociale – Enti locali – Cultura provvede, con Determina Direttoriale, alla costituzione di una Commissione preposta alla verifica di ammissibilità e alla valutazione di merito delle proposte progettuali.
La Commissione procederà alla verifica dell’ammissibilità e successivamente alla valutazione di merito delle istanze pervenute in ordine cronologico fino alla concorrenza delle risorse messe a disposizione ossia € 971.080,58.
Qualora tra le capofila dei progetti presentati vi fossero Fondazioni del Terzo Settore, i relativi progetti, se collocati in posizione utile in graduatoria, saranno ammissibili al finanziamento fino alla quota massima disponibile ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo di Programma.
Sarà facoltà della Commissione richiedere eventuali chiarimenti e integrazioni in relazione alle domande presentate nei tempi ritenuti utili, assicurando la trasparenza e la tempestività dell’azione amministrativa.