Albo regionale delle Cooperative sociali: normativa di riferimento e modalità di iscrizione pubblicato il 29/11/2018

Dipartimento per la Salute e il welfare - Servizio Programmazione sociale e sistema integrato socio-sanitario

Nelle more dell’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, possono iscriversi all’albo regionale le cooperative sociali e i consorzi che hanno sede legale o sede secondaria con stabile rappresentanza, come definita dagli articoli 2197 e 2508 del c.c., nel territorio regionale e che rispondono ai requisiti fissati dalle LL.RR. 38/2004, 33/2005, 7/2016.

L’Albo si articola in tre sezioni:

Sezione “A”, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;

Sezione “B”, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Sezione “C”, nella quale sono iscritti i consorzi di cooperative di cui all’art. 8 della legge 381/1991.

Relativamente alle cooperative di cui alla Sezione “A”, si precisa che i servizi di formazione professionale ed educazione permanentemente devono essere gestiti nel rispetto delle lettere d) e l), art. 2, comma 1 del D.lgs. 112/2017.

Relativamente alle cooperative di cui alla Sezione “B”, si precisa che concorrono al raggiungimento del trenta per cento dei lavoratori, necessario al mantenimento di tale status, le sole persone svantaggiate di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge n. 381/1991 e ss.mm.iil. e che solo a queste possono essere riferiti gli sgravi contributivi di cui ai commi 3 e 3 bis del medesimo art. 4 della medesima legge.

A norma dell’art. 1 della L.R. 7/2016, Le cooperative sociali di cui alle suddette lettere a) e b) possono essere iscritte contemporaneamente alle Sezioni “A” e “B” dell'Albo alle seguenti condizioni:

a) l'organizzazione della cooperativa sociale prevede una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa tale da consentire la separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A e B esercitate, nonché la sussistenza dei requisiti professionali del personale addetto alle attività rispondenti sia alla sezione A che B;

b) le tipologie di svantaggio e le aree di intervento, esplicitamente indicate nell'oggetto sociale, devono essere tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali ed il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B, nonché essere espresse chiaramente nello statuto della cooperativa;

c) la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge n. 381/1991 deve essere determinata avendo riguardo solo al personale addetto alle attività rispondenti alla tipologia B.

Si precisa che, lì dove non ricorrano le condizioni di cui alla L.R. 7/2016, ciascuna cooperativa sociale può operare nell’uno o nell’altro campo ma non in entrambi (Circolare 116/92 del Ministero del Lavoro), per cui l’atto costitutivo e lo statuto debbono espressamente indicare in quale di essi la cooperativa intenda operare, prestando particolare attenzione alla presenza di commistioni tra i servizi di cui alla lettera a) ed alle attività di cui alla lettera b), art. 1, L. 381/1991.

Nelle more dell’adozione, da parte della Giunta Regionale, dell’atto di organizzazione dell’Albo regionale di cui all’art. 2, comma 1, L.R. 38/2004, nonché dell’atto di convenzione per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio (art. 2, comma 3, L.R. 38/2004), le iscrizioni, le variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all’albo, continuano ad essere disposte dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. n. 85/1994 e ss.mm.ii.

A chi rivolgersi

Servizio per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio Sanitario, presso il Dipartimento per la Salute e il Welfare

Via Conte di Ruvo n. 74 - 65127 Pescara

Tel. 085/7672676-2628-2651

PEC: DPF014@pec.regione.abruzzo.it

Email: DPF014@regione.abruzzo.it

Moduli

Normativa di riferimento

Avviso

Si ricorda che con decorrenza primo luglio 2013 le comunicazioni tra pubblica amministrazione ed imprese si effettuano esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del DPCM 22/7/2011 – Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, art. 5 bis del Codice dell’Amministrazione digitale.

Conseguentemente la corrispondenza regionale indirizzata a Cooperative sociali e Consorzi sarà trasmessa esclusivamente in via telematica. Per quanto attiene le comunicazioni e le istanze inoltrate da Cooperative sociali e loro Consorzi non possono più essere accettate in forma cartacea, ma inviate in modalità telematica tramite la casella PEC: DPF014@pec.regione.abruzzo.it 

Esempi oggetto sociale

A titolo esemplificativo si ritiene utile riportare di seguito “bozze” di oggetti sociali per l’iscrizione alle sezioni A, B e A+B (c.d. scopo plurimo) dell’albo regionale delle cooperative sociali.

Esempio oggetto sociale sezione A

La Cooperativa ha come oggetto la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Esempio oggetto sociale sezione B

La Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Esempio oggetto sociale sezione A e B (c.d. scopo plurimo)

A) La cooperativa potrà svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, i seguenti servizi socio sanitari e/o educativi: …

B) La cooperativa potrà svolgere attività diverse ma correlate a quelle di cui al punto A), finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art.4 della legge 381/1991 e successive modifiche e integrazioni, quali:

  • progettazione, costruzione, organizzazione e gestione con servizi global-services di strutture residenziali o semi residenziali;
  • fornitura di servizi ad integrazione di cui al punto A) del presente articolo quali fornitura di pasti a domicilio, pulizie…

I servizi e le attività su indicate di cui alla sezione A e B sono svolte in forma correlata, ovvero “coordinate per l’efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali” e, pertanto, con il necessario collegamento funzionale tra le medesime attività di tipo a) e b). L’organizzazione amministrativa è tale da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A e B esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.