Emergenza Covid-19: Art. 35 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 “ Disposizioni enti del terzo settore” pubblicato il 19/03/2020

Dipartimento Lavoro - Sociale. Servizio Programmazione sociale e sistema integrato socio-sanitario

Come stabilito dall’art. 35 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 che di seguito si riporta si informano gli Enti del Terzo Settore che:

  1. Il termine per gli adeguamenti statutari previsto dal comma 2, art. 101 del D.lgs. 117/17 “Codice del terzo Settore” per le Organizzazioni di Volontariato O.D.V. e le Associazioni di Promozione Sociale A.P.S. già iscritte nei rispettivi registri regionali di cui alla L 266/91 - L.R. 37/93 per le ODV e L.383/2000 – L.R.11/2012 per le APS che intendono essere destinatarie/beneficiarie della riforma del Terzo Settore è stato prorogato al 31.10.2020;
  2. Il termine per gli adeguamenti previsti dal comma 3, art. 17 D.lgs. 112/17 per le imprese sociali già costituite all’entrata in vigore dello stesso decreto è stato prorogato al 31.10.2020;
  3. Il termine per l’anno 2020 per le Organizzazioni di Volontariato O.D.V. iscritte nel Registro regionale di cui alla L. 266/91 - L.R.37/93 e per le    Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel Registro Regionale di cui alla L.383/2000 - L.R.11/2012   per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.  

Pertanto:

  1. Per le Organizzazioni di volontariato O.D.V.:
    • Il termine per la trasmissione degli Statuti adeguati al D.Lgs.117/17 sulla piattaforma regionale è prorogato al 31.12.2020;
    • Il termine previsto dall’art. 6 della L.R. 37/93 del 30.04.2020 “adempimenti annuali” è prorogato al 30.11.2020;
  2. Per le Associazioni di Promozione Sociale A.P.S.:
    • Il termine per la trasmissione degli Statuti adeguati al D.Lgs.117/17 sulla piattaforma regionale è prorogato al 30.11.2020;
    • il termine previsto all’art. 9 della L.R. 11/2012 30.09.2020 è prorogato al 31.12.2020.

 

Di seguito si riporta l’art. 35 D.L. 18/2020:

Art. 35 (Disposizioni in materia di terzo settore)

1. All’articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, le parole “entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.

2. All’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, le parole “entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.

3. Per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.