Enti del Terzo Settore: art. 5 L.R. 6 Aprile 2020 n. 9 “Disposizioni varie” pubblicato il 13/05/2020

DIPARTIMENTO Lavoro-Sociale SERVIZIO “per la Programmazione Sociale e il Sistema integrato Socio-Sanitario” UFFICIO Sviluppo dell’economia sociale. Servizio civile. Governance ASP.
Come stabilito dall’art. 5 della Legge Regionale 6 Aprile 2020, n. 9, in attuazione dell’art. 35 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 di seguito riportati, si informano gli Enti del Terzo Settore che:
per l’anno 2020, il termine di cui all’art. 6, comma 2, della legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato)) è differito al 31 ottobre 2020.
Pertanto:
  1. Per le Organizzazioni di volontariato O.D.V.:
  • Il termine per la trasmissione degli Statuti adeguati al D.Lgs.117/17 sulla piattaforma regionale è prorogato al 31.12.2020;
  • Il termine previsto dall’art. 6 della L.R. 37/93 del 30.04.2020 “adempimenti annuali” è prorogato al 31.10.2020;
  1. Per le Associazioni di Promozione Sociale A.P.S.:
  • Il termine per la trasmissione degli Statuti adeguati al D.Lgs.117/17 sulla piattaforma regionale è prorogato al 31.12.2020;
  • il termine previsto all’art. 9 della L.R. 11/2012 del 30.09.2020 “adempimenti successivi all’iscrizione”  è prorogato al 31.10.2020.
 
Di seguito si riporta:
 
L.R. 6 aprile 2020 n.9
Art. 5 (Disposizioni varie)
Per l’anno 2020, il termine di cui all’articolo 6, comma 2, della legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”) è differito al 31 ottobre 2020.
 
D.L. 17 marzo 2020 n. 18                                                                    
Art. 35 D.L. 18/2020 (Disposizioni in materia di terzo settore)
1. All’articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, le parole “entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.
2. All’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, le parole “entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.
3. Per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.